COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MONTE ALMA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 22.11.2012. Gara San Giorgio Perfugas / Monte Alma del 18.11.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 29.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. MONTE ALMA (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 22.11.2012.
Gara San Giorgio Perfugas / Monte Alma del 18.11.2012.
La Società Monte Alma ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo in relazione alla gara di cui in epigrafe:
a) ammenda di Euro 175,00 alla Società per “ingiurie e minacce dei sostenitori della squadra per tutta la durata dell’incontro nei confronti dell’arbitro e lancio di una bottiglia piena d’acqua che sfiorava il direttore di gara “;
b) squalifica per quattro gare del calciatore Renda Vincenzo perché “ espulso per un gesto di violenza nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento appoggiava la mano sul petto dell’arbitro e lo ingiuriava”.
La reclamante esclude che i sostenitori della propria squadra abbiano ingiuriato e minacciato il direttore di gara, precisando che provocazioni verbali vi sono state solo tra le due opposte tifoserie a seguito di un errato provvedimento arbitrale nei confronti del Renda; e, quanto al comportamento di quest’ultimo, nega che, subito un fallo, abbia agito con violenza e minaccia nei confronti dell’avversario e che abbia toccato l’arbitro ingiuriandolo, essendosi limitato a chiedere spiegazioni sul fallo ricevuto.
La Commissione, letto il referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, rileva che i fatti attribuiti alla tifoseria della reclamante e al calciatore Renda sono esattamente provati; e valuta adeguata le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione RIGETTA il reclamo.
Dispone l’incameramento della tassa.
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