COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 36 – / stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’Associazione sportiva Real Vaglia F.C. A.S.D. avverso la duplice delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto: -alla Società l’ammenda di € 160,00; -al calciatore Pane Cristian la squalifica per cinque gare. (C.U. n. 24 / 2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
36 - / stagione sportiva 2012/2013.
Reclamo proposto dall’Associazione sportiva Real Vaglia F.C. A.S.D. avverso la duplice delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto:
-alla Società l’ammenda di € 160,00;
-al calciatore Pane Cristian la squalifica per cinque gare.
(C.U. n. 24 / 2012).
Con lapidario reclamo la Società Real Vaglia F.C. A.S.D. impugna i provvedimenti disciplinari indicati in epigrafe e lamentandone la “pesante afflittività” eccepisce:
-l’incerta cronologia e ricostruzione dei fatti attribuiti al sig. Cristian Pane relativi a presunti danni alle strutture da lui arrecate
-la genericità ed indeterminatezza della motivazione dell’ammenda irrogata nei confronti del Real Vaglia F.C. A.S.D..
Chiede “di essere sentita verbalmente unitamente al direttore della gara……..”
La Commissione, richiesto al D.G. il supplemento di rapporto, ha convocato la Società che è oggi qui presente nella persona del Dirigente Barile giusta delega rilasciatagli dalla legale rappresentante della Società.
Preso atto del supplemento al rapporto di gara di cui gli è stata data lettura detto rappresentante contesta la decisione del G.S. rilevando che esiste una contraddizione in ordine a quale sia stata la porta danneggiata dal calciatore, azione peraltro non smentita dato che l’uno indica la porta che dà ingresso al corridoio che immette negli spogliatoi mentre l’altro indica la porta dello spogliatoio.
Chiuso il dibattimento la Commissione passa a decisione così argomentando.
Assolutamente irrilevanti sono le eccezioni a difesa sollevate con il reclamo e confermate nel corso della riunione, dopo aver avuto cognizione di tutti gli atti della gara richiesti solo in questa sede.
Del tutto incomprensibile, quanto infondata, è la dichiarata “incerta cronologia e ricostruzione dei fatti”, dato che il D.G. ha indicato sul rapporto di gara che il calciatore Pane, una volta espulso al 27’ del II tempo, nell’uscire ha colpito con un calcio la vetrata della porta di accesso agli spogliatoi sfondandola.
Modalità dell’evento e momento del suo accadimento – ricostruzione e cronologia quindi – sono del tutto noti.
Anche la disquisizione sollevata in ordine a quale sia la porta danneggiata appare del tutto priva di valore.
Infatti, premesso che la Società non contesta il fatto, il dato oggettivo che emerge dagli atti è che il calciatore ha danneggiato una struttura della Società ospitante per cui esso deve essere sanzionato.
Altrettanto infondata è la seconda eccezione, riferita questa all’ammenda inflitta alla Società, dato che, per gli stessi motivi sopra indicati, i danni sono certi e, semmai, da quantificare, così come risultano esattamente indicate dal rapporto di gara le strutture danneggiate.
E’ appena il caso di rilevare che la Società ospitante ha provveduto ad inoltrare al C.R.T. la richiesta di quantificazione del danno che dovrà risarcire alla proprietà della struttura.
Con riferimento alla richiesta istruttoria di confronto con l’arbitro, la Commissione richiama l’attenzione della Società reclamante sul contenuto dell’art. 34, c. 5, del C.G.S., così come ricorda anche l’opportunità che, ai fini di una migliore difesa, i reclami debbano essere ben motivati.
Confermati i fatti la decisione impugnata deve essere esaminata sotto l’aspetto dell’entità delle sanzioni irrogate.
La sanzione pecuniaria è congrua in rapporto alla categoria di appartenenza, mentre la squalifica inflitta al calciatore è assolutamente in linea con le precedenti specifiche decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva.
Riferendosi alla squalifica inflitta al calciatore il Collegio, premettendo che la Società si limita a definirla di “pesante afflittività”, nulla essa deduce nel merito con ciò confermando l’addebito.
Pur potendo considerare tale parte del reclamo privo di motivazione e quindi inammissibile, la Commissione, preso atto della poca conoscenza delle Carte Federali dimostrata dalla Società, ne specifica la congruità.
Infatti alla giornata conseguente all’espulsione si sommano due giornate per le offese arrecate al D.G., in applicazione rispettivamente di quanto previsto all’art. 19, dai commi 10 e 4 lettera a) del C.G.S..
Ad esse si aggiungono: una giornata per il danneggiamento della struttura (art.1 C.G.S.) mentre la giornata residua è dovuta all’aggravante dell’essere il calciatore il capitano della squadra (art. 73, N.O.I.F.) e quindi, per ciò stesso, tenuto ad un comportamento assolutamente irreprensibile e di esempio per gli altri calciatori.
La decisione impugnata è pertanto da confermare integralmente.
P.Q.M.
La C.D.T. Toscana respinge il reclamo disponendo il contestuale incameramento della relativa tassa.
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