COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 47 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. Camucìa Calcio avverso la squalifica, fino al giorno 8 febbraio 2013, inflitta dal G.S.T. della Toscana al calciatore Scarlato Marcello. (C.U. n. 27 / 2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
47 / R - stagione sportiva 2012/2013.
Reclamo proposto dall’A.S.D. Camucìa Calcio avverso la squalifica, fino al giorno 8 febbraio
2013, inflitta dal G.S.T. della Toscana al calciatore Scarlato Marcello. (C.U. n. 27 / 2012).
Il legale rappresentante della Società Camucìa Calcio impugna il provvedimento indicato in epigrafe, emesso in conseguenza del comportamento tenuto dal calciatore nei confronti dell’arbitro della gara Rapolano Terme – Camucìa Calcio, disputata in data 4 novembre 2012.
La reclamante, nel richiedere l’audizione del proprio rappresentante e del calciatore, sostiene
l’eccessività della sanzione pur ammettendo che un contatto tra arbitro e calciatore sia avvenuto.
Rileva che l’arbitro è incorso in errore nel descrivere il punto del corpo in cui è stato toccato (fianco e non spalla), affermando inoltre che l’ufficiale di gara si contraddice nel descrivere il contatto non
violento con l’uso dei verbi “spingere” e “indietreggiare”. Ritiene infine che proprio la levità del contatto testimonia come il gesto sia privo di intento lesivo e che deve essere ritenuto come atto rivolto a richiamare l’attenzione dell’arbitro. Conclude con la richiesta di applicazione di “qualche giornata di squalifica e non a tempo.” Il D.G., con il supplemento richiesto dalla Commissione, conferma il rapporto di gara e lo integra specificando che il calciatore, arrivandogli sulla destra lo apostrofava urlandogli contro “ Arbitro ma che c… hai fischiato, non c’era nessun fallo”.
In occasione dell’audizione il Presidente dell’A.S.D. Camucia Calcio, unico sottoscrittore del reclamo e quindi il solo legittimato ad essere ascoltato, preso atto del supplemento di rapporto, conferma gli argomenti trattati e le richieste conclusivamente poste con il reclamo.
Decidendo la C.D.T. richiama le proprie precedenti decisioni su episodi analoghi con le quali la spinta ad un ufficiale di gara viene costantemente sanzionata, in mancanza di danni fisici, con la squalifica da due a sei mesi, graduandola a seconda delle modalità con le quali essa avviene.
Nel caso di specie la descrizione del gesto compiuto dal calciatore (….facendomi indietreggiare di
pochi centimetri) è chiaro segno che egli non intendeva in alcun modo recare nocumento ma
intendesse in realtà sollecitare l’attenzione del D.G., realizzando l’intento in modo non ortodosso che, per ciò stesso, è meritevole di sanzione. Il Collegio, nel decidere, ritiene di non dovere tenere in alcun conto l’ulteriore comportamento irriguardoso del calciatore emerso con il supplemento, perché esso non è stato oggetto di valutazione da parte del G.S.T., non risultando dall’originario rapporto di gara. P.Q.M. infligge al calciatore la squalifica per due mesi e così fino al giorno 8 gennaio 2013. Consegue la restituzione della tassa di reclamo.
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