COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 23.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA F.C. IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERQUETO – SAN MARCO JUVENTINA F.C. DISPUTATA A GUALDO TADINO IL 04.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SIMONETTI DANIELE PER QUATTRO GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 23.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA F.C. IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERQUETO – SAN MARCO JUVENTINA F.C. DISPUTATA A GUALDO TADINO IL 04.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SIMONETTI DANIELE PER QUATTRO GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.11.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società San Marco Juventina F.C., chiedendo la riduzione della sanzione. E’ presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara e dall’audizione delle parti è emerso che, nel corso di un’azione di gioco, il calciatore Daniele Simonetti ha allargato le braccia per ostacolare la corsa di un avversario e, nel fare ciò, lo ha colpito con la mano chiusa al volto, provocandogli una tumefazione. La Commissione ritiene che il gesto, seppur volontario, non abbia assunto i connotati di una vera e propria condotta violenta essendosi piuttosto trattato di un gesto scomposto posto in essere durante un’azione di gioco. Alla luce di ciò, la squalifica può essere contenuta in tre giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la sanzione della squalifica al calciatore Simonetti Daniele a tre giornate di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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