COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 23.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE MINELLI FABIO TESSERATO SOC. VIS FOSSATO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS FOSSATO – VIS CASA DEL DIAVOLO. DISPUTATA A FOSSATO VICO IL 28.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 31.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MINELLI FABIO FINO AL 31/12/2014;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 23.11.2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE MINELLI FABIO
TESSERATO SOC. VIS FOSSATO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS FOSSATO – VIS
CASA DEL DIAVOLO. DISPUTATA A FOSSATO VICO IL 28.10.2012, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 44 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL 31.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE
ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MINELLI FABIO FINO AL 31/12/2014;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.11.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il tesserato della Società Vis Fossato Minelli
Fabio unitamente ai genitori esercenti la potestà genitoriale, chiedendo la riduzione della
sanzione. Sono presenti l’arbitro della gara e il reclamante unitamente al genitore Sig.
Minelli Luca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali della gara, dell’interposto reclamo ed all’esito dell’audizione
del direttore di gara e del reclamante questa Commissione osserva quanto segue.
Il comportamento posto in essere dal calciatore Fabio Minelli allorchè colpiva con calci
un giocatore avversario mentre lo stesso si trovava a terra, riveste sicuramente carattere
di gravità e come tale merita di essere debitamente censurato.
Ciò posto, devesi in ogni caso osservare che il calciatore attinto dai calci del Minelli non
risulta aver riportato alcuna conseguenza pregiudizievole. E’ emerso altresì, come
chiarito dallo stesso Direttore di Gara, che lo sputo non era a lui diretto. Alla luce di
quanto precede, anche in considerazione della giovane età del calciatore, questa
Commissione ritiene equo ridurre la squalifica comminata dal G.S. al calciatore Fabio
Minelli fino al 31/12/2013.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica al calciatore Fabio
Minelli fino al 31/12/2013.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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