COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 07.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEI RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. M8 IN RIFERIMENTO ALLA GARA M8-PRECI DISPUTATA A SPOLETO IL 17.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MONTIONI RECCARDO FINO AL 15/01/2013; ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAPICOTTO ANDREA FINO AL 15/02/2013; ALL’AMMENDA DI €. 1.500,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 07.12.2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEI RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. M8 IN RIFERIMENTO ALLA GARA
M8-PRECI DISPUTATA A SPOLETO IL 17.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA
DEL 21.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE:
ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MONTIONI RECCARDO FINO AL 15/01/2013;
ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAPICOTTO ANDREA FINO AL 15/02/2013;
ALL’AMMENDA DI €. 1.500,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.12.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclami i tesserati in proprio della Società A.S.D. M8,
chiedendo la riduzione delle sanzioni. E’ presente l’arbitro della gara ed il Presidente della
società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara, in sede di audizione, ha fornito ulteriori precisazioni e chiarimenti in
merito a quanto riportato nel referto circa il furto del portafoglio e del cellulare nonché
del danneggiamento agli indumenti, episodi verificatisi all’interno del suo spogliatoio che
l’arbitro ha potuto constatare soltanto nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo. Ha
rappresentato, altresì, di aver sporto denuncia querela per tali fatti nei confronti di ignoti
il giorno successivo presso la Stazione Carabinieri di Stroncone. Ha confermato, infine, il
comportamento tenuto dai calciatori come descritto nel referto, precisando comunque
che il gesto del pestaggio dei piedi non gli provocava dolore ed alcuna conseguenza.
Ciò posto questa Commissione osserva quanto segue.
Per quanto concerne il danneggiamento agli indumenti del direttore di gara con “urina e
liquido seminale” non è possibile ritenere che vi sia effettivamente prova del predetto
danneggiamento nei termini sopra descritti. Al contrario, quanto al furto subito così
come descritto nel referto e nella successiva denuncia querela, i fatti appaiono
sicuramente credibili.
Pur non essendo stato possibile individuare l’autore dell’increscioso episodio, devesi
necessariamente sanzionare la società ospitante, in quanto responsabile della custodia
all’interno dell’impianto sportivo.
Quanto ai due calciatori la sanzione deve essere parzialmente ridotta stante l’assenza di
qualsiasi pregiudizio all’integrità fisica del direttore di gara.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene giusto ed equo ridurre l’ammenda inflitta alla società
ad €. 1.200,00, così come la squalifica inflitta al calciatore Montioni Riccardo fino al
31/12/2012 e quella inflitta al Calciatore Capicotto Andrea fino al 30/01/2013.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce:
la sanzione dell’ammenda alla società reclamante ad €. 1.200,00;
la squalifica al calciatore Montioni Riccardo fino al 31/12/2012;
la squalifica al calciatore Capicotto Andrea fino al 30/01/2013.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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