COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 07.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE NEI RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL TESSERATO SCHIPPA MICHELE DELLA SOCIETA’ ELLERA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA – ELLERA CALCIO DISPUTATA A CERBARA IL 17.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CITATO ALL’ALLENATORE FINO AL 15/02/2013;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 07.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE NEI RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL TESSERATO SCHIPPA MICHELE DELLA SOCIETA’ ELLERA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA – ELLERA CALCIO DISPUTATA A CERBARA IL 17.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CITATO ALL’ALLENATORE FINO AL 15/02/2013; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.12.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclami i tesserati in proprio della Società A.C.D. Bevagna, chiedendo la riduzione della sanzione. Non è presente l’arbitro della gara. MOTIVI DELLA DECISIONE Il reclamante ha fornito una versione dei fatti diametralmente opposta rispetto a quella descritta dal direttore di gara nel proprio referto e la mancata presenza di quest’ultimo dinanzi a questa Commissione ha reso impossibile ottenere i necessari chiarimenti. Ciò premesso, rileva in ogni caso questa Commissione che il comportamento dello Schippa, così come descritto nel referto, non integra gli estremi della violenza o della minaccia per cui la sanzione inflitta può essere più equamente contenuta nella squalifica fino al 10/01/2013. P.Q.M. In accoglimento parziale del reclamo delibera di ridurre fino al 10/01/2013 la squalifica inflitta dal G.S. all’allenatore Schippa Michele. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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