COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 29.11.2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara SANTELIANA – CAMPODIPIETRA CALCIO del 18/11/2012
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 48 del 29.11.2012
Delibera del Giudice Sportivo
Gara SANTELIANA – CAMPODIPIETRA CALCIO del 18/11/2012
Il Giudice Sportivo Territoriale,
a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 22 novembre 2012;
acquisiti agli atti:
•il ricorso della società Campodipietra Calcio, trasmesso nei termini e con le modalità
previsti dalla vigente normativa federale;
•le controdeduzioni al ricorso della società Santeliana, trasmesse nei termini previsti dalla
vigente normativa federale;
letto il ricorso, rileva che la società Campodipietra Calcio chiede l’applicazione, ai danni della
società Santeliana, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0
– 3 in quanto – a suo dire – direttamente responsabile della sospensione definitiva della gara in
epigrafe. Afferma la reclamante che la gara iniziava regolarmente alle ore 14.30 ed il primo tempo
terminava alle ore 15.15, sul punteggio di 1-1. Il secondo tempo iniziava alle ore 15.30 con l’ausilio
dell’illuminazione artificiale. Al 43’ del secondo tempo (sul punteggio di 1-3) il custode del campo
spegneva i riflettori, su indicazione della panchina della Santeliana; a quel punto il capitano della
squadra locale chiedeva all’arbitro la verifica della visibilità. L’arbitro, alla presenza dei due
capitani, procedeva in tal senso e decideva per la continuazione della gara; questa decisione
suscitava l’immediata reazione dei tesserati locali che continuavano le proprie proteste per diversi
minuti. Alla fine, dopo circa quindici minuti, l’arbitro riteneva di dover sospendere definitivamente
l’incontro;
lette le controdeduzioni al ricorso, rileva che la società Santeliana chiede che lo stesso venga
rigettato in quanto i fatti così come narrati dalla società reclamante non corrispondono al vero e le
motivazioni addotte sono particolarmente tendenziose. A tal proposito la società si rimette in toto a
quanto refertato dalla terna arbitrale e dal commissario di campo presente.
Ai sensi dell’art. 35 CGS il referto arbitrale ed il relativo supplemento, nonché i supplementi degli
assistenti all’arbitro federali sono fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio, così come il
rapporto del commissario di campo, se regolarmente designato. Dalla lettura di questi documenti
ufficiali (concordanti nell’esposizione dei fatti avvenuti) emerge che al 15’ del secondo tempo,
quando si era sul punteggio di 1-1, la società ospitante, di propria iniziativa, provvedeva ad
accendere i riflettori al fine di migliorare la visibilità, fino a quel punto comunque discreta, senza
alcuna richiesta da parte dell’arbitro. Successivamente, al 39’ del secondo tempo, sul punteggio di
1-3, l’arbitro udiva distintamente provenire dalla panchina della Santeliana l’invito perentorio, rivolto
al custode del campo, a spegnere i riflettori; in particolare – riferiscono nei propri rapporti sia un
a.a. federale che il commissario di campo designato – erano CORDONE Mario e FUSARO
Michele a gridare al custode di spegnere i riflettori. Al 42’ del secondo tempo l’impianto di
illuminazione veniva spento, rendendo di fatto la visibilità molto problematica a causa della nebbia
che stava iniziando a calare a partire dal 36’ del secondo tempo. Alla prima interruzione del gioco,
il capitano locale chiedeva all’arbitro di verificare le condizioni di visibilità, ai sensi del vigente
Regolamento; pertanto l’arbitro, accompagnato dai due capitani, si portava nei pressi della porta di
gioco più vicina agli spogliatoi e faceva notare ad entrambi che la porta di gioco opposta era
ancora visibile, sebbene con qualche difficoltà, e che, a suo giudizio, si poteva riprendere la gara,
tenuto conto soprattutto dei pochi minuti che mancavano al termine. Nel contempo chiedeva al
dirigente locale GAROFANO Salvatore se ci fosse stata la possibilità di accendere nuovamente i
riflettori in modo da migliorare la visibilità, ricevendo in risposta un netto diniego (“non siamo tenuti
a tenere i fari accesi”). I dirigenti ed il capitano locali affermavano che per loro non sussistevano le
condizioni per continuare la gara e che avrebbero ritirato la squadra nel caso in cui il gioco fosse
stato ripreso. A seguito di queste affermazioni da un lato c’era l’arbitro che tentava in tutti i modi di
far riprendere il gioco e dall’altro c’erano i tesserati della Santeliana che minacciavano di
abbandonare il terreno di gioco in caso di ripresa dell’incontro. A seguito di queste discussioni,
erano ormai trascorsi più di cinque minuti e soprattutto la nebbia aveva ormai reso invisibile non
solo la porta opposta, ma anche il centrocampo. Non sussistendo più le condizioni di visibilità
idonee per concludere la gara, l’arbitro si vedeva costretto a decretarne la definitiva sospensione,
dandone comunicazione ai due capitani.
Il reclamo presentato dalla società Campodipietra Calcio è fondato e meritevole di accoglimento. A
giudizio di questo GST, infatti, la mancata conclusione regolare della gara in epigrafe è da
imputarsi totalmente alla società Santeliana sia per il “volontario” spegnimento dell’impianto di
illuminazione sia soprattutto per lo spirito poco collaborativo tenuto dai propri tesserati in occasione
dei concitati minuti finali. E’ opportuno ricordare che le società che giocano in casa hanno l’obbligo
di porre in essere tutte le azioni possibili onde ripristinare le condizioni di praticabilità del terreno di
gioco: alla richiesta in tal senso formulata dall’arbitro non solo la società di casa non vi ha
provveduto, ma vi ha anche opposto un netto diniego. Inoltre i tesserati locali tenevano un
comportamento totalmente ostruzionistico a tutte le richieste dell’arbitro di riprendere il gioco,
contando, evidentemente, sul fatto che con il trascorrere dei minuti diminuiva sempre più la
visibilità a causa dell’avanzare dell’oscurità, ma soprattutto per l’infittirsi della nebbia, ben consci
che la sospensione definitiva della gara – che, è bene ricordarlo, in quel momento li vedeva
soccombenti – avrebbe comportato la ripetizione della stessa con innegabili benefici a proprio
vantaggio. Per tutti questi motivi
D E C I D E
di infliggere alla società Santeliana la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il
punteggio di 0 – 3;
di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 250,00.
Manda alla Segreteria del CR Molise per la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli
eventuali provvedimenti di propria competenza, in ordine al comportamento tenuto da alcuni
dirigenti e tesserati della società locale. Nulla per la tassa non versata.