COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. A.S.D. ANGIOINA COLLETORTO – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 46 – SQUALIFICA CALCIATORI (GARA ANGIOINA COLLETORTO – MOLISE DEL17.11.2012 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 9^ GIORNATA ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 51 del 06.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. A.S.D. ANGIOINA COLLETORTO – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. -
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 - SQUALIFICA CALCIATORI
(GARA ANGIOINA COLLETORTO – MOLISE DEL17.11.2012 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C - 9^
GIORNATA ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
La ricorrente non nega che i calciatori Archidiacono Giuseppe, Valenti Vincenzo, Campanelli
Egidio, Granieri Nunzio e Colombo Nicola siano stati interessati dai fatti verificatisi durante
l'incontro Angioina Colletorto - Molise del 17 novembre 2012, anche se con diversi comportamenti,
e chiede la riduzione delle squalifiche inflitte agli stessi dal G.S.
Preliminarmente va rappresentato che il referto arbitrale ed i supplementi di rapporto sono fonte
privilegiata di prova e che il semplice negare le risultanze dei fatti in essi riportate non può portare
questa C.D. a riconoscere le richieste riduzioni di sanzioni. Tuttavia può ridursi la squalifica al
calciatore Granieri Nunzio perché quanto sostenuto dalla ricorrente trova riscontro nel
supplemento di rapporto e la sua reazione va valutata diversamente dai comportamenti tenuti da
Archidiacono, Campanelli e Valenti, che hanno posto in essere azioni violente verso avversari,
riportate con dovizia di particolari dall'arbitro, che, pertanto, non possono essere sanzionati in
modo diverso da quello fatto dal G.S.
Per quanto riguarda il calciatore Colombo Nicola questa C.D. non può valutare la sua condotta
perché il provvedimento disciplinare intervenuto a suo carico non è impugnabile, come
espressamente previsto dall'art. 45, comma 3, lett. a), del C.G.S.
P.Q.M.
delibera di accogliere parzialmente il ricorso riducendo la squalifica del calciatore Granieri Nunzio
a due giornate e confermando le squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Archidiacono Giuseppe,
Valenti Vincenzo, Campanelli Egidio e Colombo Nicola.
Nulla per la tassa non versata.
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