COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società ASD SAN PIETRO VAL LEMINA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 34 del 08.11.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD SAN PIETRO VAL LEMINA – PEROSA CALCIO disputata in data 04.11.2012, Campionato Prima Categoria – Girone E
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Ricorso della Società ASD SAN PIETRO VAL LEMINA avverso la decisione del Giudice
Sportivo contenuta nel C.U. n. 34 del 08.11.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle
d’Aosta, in relazione alla gara ASD SAN PIETRO VAL LEMINA – PEROSA CALCIO disputata
in data 04.11.2012, Campionato Prima Categoria - Girone E
Con ricorso inviato in data 12.11.2012, la Società ASD SAN PIETRO VAL LEMINA si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore ALBERA Luca con la
squalifica per otto giornate per aver colpito con un calcio al volto un giocatore avversario.
La Società ricorrente “pur condannando il gesto di reazione del tesserato” chiede una riduzione
della squalifica.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva.
Non essendo contestata la condotta posta in essere dal tesserato, si tratta di verificare la
proporzione tra il gesto compiuto e la sanzione comminata.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata alla luce delle seguenti
osservazioni.
Nel referto arbitrale si da conto che il calciatore Albero, “dopo aver subito un normale fallo di gioco,
reagiva colpendo l’avversario con un calcio in faccia provocandogli un taglio al labbro”.
E’ di tutta evidenza l’assoluta sproporzione tra il fallo subito (definito normale e, pertanto, non
particolarmente pericoloso e violento) e la reazione serbata dal calciatore Albero, che ha colpito con
un calcio il volto dell’avversario provocandogli una ferita.
Non può che censurarsi con particolare rigore – così come ha correttamente fatto il Giudice
Sportivo – il colpo portato con modalità violente (un calcio) ad una zona vitale e particolarmente
delicata (il volto). Difatti il calciatore colpito, pur essendo stato prontamente medicato, non è più
stato in condizioni di riprendere la gara, avendo subito un trauma che andava evidentemente oltre il
taglio al labbro inferiore riportato nel referto arbitrale. Referto nel quale, peraltro, non si da conto di
alcun gesto di scuse da parte del calciatore Albero.
Non vi sono elementi che portino al dover disattendere la valutazione operata dal Giudice Sportivo il
quale ha disposto sanzione proporzionata alla condotta del calciatore Albero (che poteva avere
conseguenze ancor più gravi). Sanzione che deve pertanto trovare conferma.
Per tali motivi la Commissione
RESPINGE
il reclamo della ASD SAN PIETRO VAL LEMINA, con conseguente addebito alla ricorrente della
tassa di reclamo che non risulta versata.
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