COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società A.S.D. TROFARELLO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 32 del 01/11/12, Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, nei confronti del tesserato Alessandro Palmieri (Gara TROFARELLO – INFERNOTTO del 28/10/12, campionato di Prima categoria – Girone E)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Reclamo della Società A.S.D. TROFARELLO avverso il provvedimento adottato dal Giudice
Sportivo, di cui al C.U. n. 32 del 01/11/12, Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, nei
confronti del tesserato Alessandro Palmieri (Gara TROFARELLO – INFERNOTTO del
28/10/12, campionato di Prima categoria – Girone E)
Con reclamo tempestivamente proposto la A.S.D. TROFARELLO ha impugnato la decisione
adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato, sig. Alessandro PALMIERI,
squalificato per quattro gare per aver tenuto un comportamento violento nei confronti di un
avversario, sanzione aggravata in quanto capitano. In particolare, al termine della gara, il Palmieri
avrebbe, davanti agli spogliatoi, afferrato per il collo un avversario facendolo cadere a terra.
Con il reclamo la ricorrente chiede l’annullamento o la riduzione della squalifica, contestando la
volontarietà della condotta del Palmieri, sostenendo che il tesserato avrebbe sì strattonato
l’avversario ma solo nel tentativo di allontanarlo e che questi perdendo l’equilibrio cadeva a terra.
Tale versione veniva ribadita dal Direttore Sportivo del Trofarello, sig. Zazza Vitantonio, sentito da
questa Commissione nell’audizione del 16/11 u.s.
L’esame del referto arbitrale, fonte di prova privilegiata nella giustizia sportiva, se da un lato non
lascia dubbi circa la violenza della condotta posta in essere dal Palmieri, dall’altro non chiarisce
completamente se la stessa sia stata del tutto volontaria ed intenzionale o magari frutto della foga e della concitazione del momento, atteso che davanti agli spogliatoi si era accesa una rissa tra più
tesserati.
In ragione di tale incertezza, la Commissione Disciplinare, pur stigmatizzando il comportamento
violento tenuto dal Palmieri, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo riducendo la
squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.
Ciò considerato la Commissione Disciplinare
d e l i b e r a
di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Alessandro Palmieri da quattro a tre giornate.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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