COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclami proposti dalle società REAL CEVERSAMA MONGRANDO e CE.VER.SA.MA BIELLA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. N° 22 dell’1/11/12 della Delegazione Provinciale di Biella in riferimento alla gara REAL CEVERSAMA MONGRANDO VALLE ELVO disputata il 28/10/2012 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclami proposti dalle società REAL CEVERSAMA MONGRANDO e CE.VER.SA.MA BIELLA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. N° 22 dell’1/11/12 della Delegazione Provinciale di Biella in riferimento alla gara REAL CEVERSAMA MONGRANDO VALLE ELVO disputata il 28/10/2012 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Provinciale Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata il 7/11/12, la società REAL CEVERSAMA MONGRANDO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, riportate sul C.U. n° 22 dell’1/11/12 della Delegazione Provinciale di Biella, in riferimento ai fatti occorsi durante lo svolgimento della gara REAL CEVERSAMA MONGRANDO – VALLE ELVO, disputata il 28/10/12 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Provinciale, avanzando doglianze sulla eccessiva entità dell’ammenda di € 100,00 inflittale per aver causato ritardo nell’inizio della gara e per aver consentito a persone estranee, non indicate nella distinta di gara, di accedere alla zona antistante gli spogliatoi. Con altro ricorso, inviato sempre con raccomandata spedita in pari data, la A.S.D. CE.VER.SA.MA BIELLA impugna la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività, fino al 28/12/2012, inflitta al proprio dirigente MIOLO Paolo e quella fino al 28/01//2013 comminata nei confronti del dirigente CAGNA Renato. Dopo aver provveduto alla riunione per connessione dei due distinti reclami, è stata disposta l’audizione della A.S.D. CEVERSAMA BIELLA, avendo la stessa fatto richiesta in tal senso. L’arbitro, nel suo circostanziato supplemento di rapporto, attesta che il ritardo di circa quindici minuti con il quale ha avuto inizio la partita è stato causato dalla tardiva consegna della distinta dei giocatori effettuata dalla società REAL CEVERSAMA MONGRANDO. Inoltre, la Direttrice di gara riferisce che, prima dell’inizio della partita, i Signori MIOLO Paolo e CAGNA Renato, riconosciuti come componenti della società REAL CEVERSAMA, sostando davanti al cancello dell’entrata, la insultavano e minacciavano pesantemente con frasi triviali e, particolarmente il Signor CAGNA, oltre ad insultarla, la minacciava di farle finire la carriera vantando conoscenze in Federazione. La società reclamante smentisce categoricamente che la partita sia iniziata in ritardo ed asserisce che nessun estraneo era presente nello spazio antistante gli spogliatoi. Quanto poi ai due dirigenti, indicati dalla Direttrice di gara come autori degli insulti e delle minacce, la A.S.D. CE.VER.SA.MA BIELLA nega che gli stessi abbiano avuto un contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro, ma ammette solamente la circostanza che abbiano avuto un diverbio, prima dell’inizio della gara, con il padre dell’arbitro, il quale avrebbe poi stilato di proprio pugno il rapporto di gara, sostituendosi alla figlia in tale incombenza, per poter travisare i fatti ed infierire a proprio piacimento nella descrizione degli episodi. In sede di audizione il Signor MOSCONI Renato, delegato all’uopo dalla società ricorrente, dopo aver confermato il tenore del ricorso ed aver addebitato la pesantezza del rapporto a rancori personali del padre dell’arbitro nei confronti della società, riferiva di aver appreso da dirigenti arbitrali della Sezione di Biella che l’arbitro in questione sarebbe stato sospeso per i fatti oggetto del presente reclamo. Le contestazioni, genericamente avanzate dalle società reclamanti e, soprattutto, non pertinenti, non sono idonee a contrastare la ricostruzione dei fatti operata dalla Direttrice di gara nel proprio puntuale e circostanziato supplemento di rapporto, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, e devono, quindi, essere disattese. Per quanto riguarda l’asserita sospensione dell’arbitro per gli accadimenti occorsi durante lo svolgimento della gara in questione, si è potuto appurare, a seguito di una immediata indagine svolta presso la Sezione arbitrale di Biella, che la stessa è stata determinata da fattori che esulano dai fatti contestati dalla reclamante nel presente ricorso. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenendo incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità delle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo, RESPINGE i due ricorsi di cui trattasi, disponendo l’incameramento delle prescritte tasse di reclamo, che devono essere addebitate una alla REAL CEVERSAMA MONGRANDO e l’altra alla A.S.D. CE.VER.SA.MA BIELLA, perché non versate e, conseguentemente, CONFERMA - l’ammenda di € 100,00 inflitta alla società REAL CEVERSAMA MONGRANDO; - la inibizione a svolgere ogni attività fino al 28/12/2012 inflitta al Signor MIOLO Paolo e quella fino al 28/01/2013 comminata nei confronti del Signor CAGNA Renato, entrambi dirigenti della A.S.D. CE.VER.SA.MA BIELLA;
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it