COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.22 del Sig. VITERBO Leonardo (Tesserato società N.S.D. Promosport) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.67 del 22.11.2012(squalifica fino al 31/3/2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.22 del Sig. VITERBO Leonardo (Tesserato società N.S.D. Promosport) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.67 del 22.11.2012(squalifica fino al 31/3/2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara NSD Promosport - A.C.D. Città di Amantea 1927 del 18/11/2012 risulta che: Al 23° del I tempo, l’allenatore della società Promosport Viterbo Leonardo, dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco dall’arbitro, proferiva frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara e del suo assistente e, dopo essersi posizionato dietro la recinzione, offendeva e minacciava la terna arbitrale “per tutta la gara”. Al termine dell’incontro gli ufficiali di gara, mentre si accingevano ad abbandonare l’impianto sportivo, ricevevano offese e minacce da un gruppo di quattro persone, tra le quali il direttore di gara riconosceva il Viterbo. Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sopraindicati, ha squalificato l’allenatore Viterbo Leonardo fino al 31/03/2013 (cfr. C.U. n.67 del 22/11/2012 del Comitato Regionale Calabria). Il reclamante nega che quanto asserito dall’arbitro risponda a verità, sostenendo, nello specifico, di avere rivolto le frasi dalla panchina ad un proprio calciatore e non al direttore di gara ed, inoltre, di non avere offeso né minacciato l’arbitro dalla tribuna. Le ragioni esposte sono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti riportati in maniera puntuale nel rapporto arbitrale, tenuto conto, in particolare, che il rapporto ha valore di prova assoluta e privilegiata, ai sensi dell’art.35, comma 1.1, del C.G.S.. Questa Commissione, tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti ascritti all’allenatore Viterbo Leonardo, ritiene di dover ricondurre ad equità la sanzione impugnata e, pertanto, ne dispone la riduzione. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico dell’allenatore Viterbo Leonardo fino al 31 GENNAIO 2013, disponendo, inoltre, accreditare la tassa reclamo sul conto della Società.
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