COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n. 27 della Società A.S.D. REAL ROSALI’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.25 dell’8.11.2012 (punizione sportiva della gara Real Rosalì – Audax Ravagnese del 21.10.2012 ed un punto di penalizzazione per posizione irregolare del calciatore Luigi Siclari.)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n. 27 della Società A.S.D. REAL ROSALI’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.25 dell'8.11.2012 (punizione sportiva della gara Real Rosalì - Audax Ravagnese del 21.10.2012 ed un punto di penalizzazione per posizione irregolare del calciatore Luigi Siclari.) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenute inammissibili le controdeduzioni dell’Audax Ravagnese in quanto non provata la trasmissione delle stesse alla controparte; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la posizione irregolare del proprio calciatore Luigi Siclari nella gara in epigrafe in quanto tesserato anche con altra società. La Real Rosalì si duole della decisione argomentando la buona fede propria e del calciatore che a seguito di fusione tra Acciarelcampese (società cui era stato trasferito a titolo temporaneo nella decorsa stagione) e Val Gallico si sarebbe trovato tesserato con società, l’ASD Val Gallico, a lui sconosciuta, anche per un errore del Comitato Regionale Calabria che aveva trasformato il trasferimento da temporaneo in definitivo. La tesi non può essere accolta in quanto il calciatore era regolarmente tesserato con l’ASD Val Gallico per cui il successivo tesseramento con la Real Rosalì ha reso la sua posizione irregolare al momento della disputa della gara Real Rosalì - Audax Ravagnese. Va tuttavia evidenziato che appare conforme alla corrente giurisprudenza di questo Organo revocare la sanzione del punto di penalizzazione. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo revoca il punto di penalizzazione e rigetta nel resto. Dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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