COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.28 della Società A.C. A.S.D.CALCISTICA S.SPINELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.75 del 30.11.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Juniores Regionale Calcistica Spinella . Real Acciarelcampese del 27.11.2012 con il punteggio di 0-3, squalifica dei calciatori IAMONTE Antonio e SCHIMIZZI Davide fino al 22.02.2013, squalifica dei calciatori LIUZZO Giovanni, IACHINO Antonio, TRIPODI Lorenzo, STELLITANO Giuseppe, FOLLIA Federico, PRINCIPATO Pasquale, FALCONE Fortunato, BRANCATI Umberto, LEONE Francesco, LIGATO Francesco, CILIONE Roberto, PRENESTI’ Giuseppe, ARCUDI Emanuele per TRE giornate, € 150,00 di ammenda).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 12.12.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.28 della Società A.C. A.S.D.CALCISTICA S.SPINELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.75 del 30.11.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Juniores Regionale Calcistica Spinella . Real Acciarelcampese del 27.11.2012 con il punteggio di 0-3, squalifica dei calciatori IAMONTE Antonio e SCHIMIZZI Davide fino al 22.02.2013, squalifica dei calciatori LIUZZO Giovanni, IACHINO Antonio, TRIPODI Lorenzo, STELLITANO Giuseppe, FOLLIA Federico, PRINCIPATO Pasquale, FALCONE Fortunato, BRANCATI Umberto, LEONE Francesco, LIGATO Francesco, CILIONE Roberto, PRENESTI’ Giuseppe, ARCUDI Emanuele per TRE giornate, € 150,00 di ammenda). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; sentito il direttore di gara a chiarimenti; RILEVA - che dal rapporto dell’arbitro e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell’odierna seduta, risulta quanto segue: al 31° del II tempo della gara A.S.D. Calcistica S.Spinella - A.S.D. Real Acciarelcampese disputatasi il 27/11/2012, mentre il direttore di gara stava posizionando la barriera a distanza di gioco a seguito della concessione di un calcio di punizione, i calciatori della società S.Spinella, Iamonte Antonio e Schimizzi Davide, ed i calciatori della società Real Acciarelcampese, Citriniti Angelo e Cilione Pasquale, dapprima si spintonavano a vicenda “vivacemente” nell’area di rigore e “dopo pochissimi secondi” iniziavano a colpirsi reciprocamente con calci e pugni. In quel frangente, accorrevano in difesa dei rispettivi compagni di squadra tutti i calciatori titolari presenti sul terreno di gioco, di entrambe le società e, poco dopo, anche i giocatori di riserva presenti in panchina. Ne derivava, quindi, una “megarissa violentissima” che coinvolgeva tutti i giocatori in campo, ad eccezione di quelli precedentemente sostituiti che si trovavano negli spogliatoi, e che venivano individuati, inequivocabilmente, nei seguenti calciatori: Stelitano Carmelo, Pitasi Leone ed Inga Antonio della società S.Spinella, Muratori Giuseppe e Catanzaro Alex della società Real Acciarelcampese. L’arbitro precisa, inoltre, che: - i dirigenti di entrambe le società tenevano un comportamento fattivo nel tentare di sedare la rissa senza, tuttavia, riuscirci, mentre i calciatori coinvolti nella rissa “si colpivano con violenza inaudita con calci, pugni, schiaffi, spinte e tirate di capelli”. - ognuno dei calciatori presente sul terreno di gioco era coinvolto nella rissa ma che, essendosi tolti tutti la maglia di gioco, il direttore di gara non riusciva ad annotare sul taccuino i numeri di quelli coinvolti negli atti di violenza, riuscendo, tuttavia, a riconoscere senza ombra di dubbio i calciatori Liuzzo Giovanni (Spinella) e Cannatella Francesco (Real Acciarelcampese). Il direttore di gara, fischiava più volte per richiamare l’attenzione dei calciatori per porre fine alla situazione oramai degenerata, non riuscendo nel proprio intento, neanche, ribadiscesi, con l’aiuto dei dirigenti delle due squadre. Pertanto, l’arbitro emetteva il triplice fischio ritenendo conclusa la gara, considerando espulsi tutti i calciatori di entrambe le società presenti sul terreno di gioco (titolari e riserve), ad eccezione di quelli sostituiti durante l’incontro. L’arbitro, per evitare di rimanere coinvolto negli scontri, decideva di fare rientro negli spogliatoi e, sostando sulla porta, constatava che la rissa proseguiva per ulteriori dieci minuti fino all’intervento delle forze dell’ordine, a seguito del quale veniva ristabilita la calma. Quindi, il suddetto ufficiale di gara, all’interno degli spogliatoi, comunicava ai dirigenti accompagnatori delle due squadre che considerava espulsi dal campo tutti i calciatori ad eccezione di quelli sostituiti durante l’incontro. Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti succitati, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società reclamante (cfr. C.U. n.75 del 30.11.2012 del Comitato Regionale Calabria): - punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (nei confronti di entrambe le società); - squalifica fino al 22.02.2013 ai calciatori Iamonte Antonio e Schimizzi Davide; - squalifica per tre giornate ai calciatori Liuzzo Giovanni, Iachino Antonio, Tripodi Lorenzo, Stelitano Giuseppe, Follia Federico, Principato Pasquale, Falcone Fortunato, Brancati Umberto, Leone Francesco, Ligato Francesco, Cilione Roberto, Pennestrì Giuseppe ed Arcudi Emanuele; - ammenda di € 150,00. La reclamante contesta radicalmente quanto dichiarato dal direttore di gara nel rapporto a sua firma, sostenendo, in sintesi, che: - i quattro calciatori (due per squadra) che hanno dato inizio alla rissa, in realtà si sarebbero soltanto “beccati” per tutta la gara, senza rendersi responsabili di alcun atto di violenza; - non vi sarebbe stata una rissa violentissima ma “soltanto ed esclusivamente un via vai di giocatori, che ripresi verbalmente dai dirigenti di entrambe le società rientravano nelle panchine, senza rendersi artefici di nessuna rissa violentissima”; - l’arbitro avrebbe “omesso di mettere in pratica tutte quelle prerogative concesse dal regolamento per portare a termine la gara, in considerazione del fattivo comportamento dei dirigenti di entrambe le società”. I fatti per come narrati dall’arbitro, in modo puntuale e circostanziato, non possono essere contestati, tenuto conto in particolare del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1.1, del C.G.S) e, pertanto, non può essere accolta la ricostruzione dei fatti operata dalla società suddetta, rivelatasi del tutto differente rispetto a quella effettuata dal direttore di gara. Peraltro, il direttore di gara, convocato a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha pienamente confermato quanto dichiarato nel rapporto a sua firma. A giudizio di questa Commissione il direttore di gara ha operato correttamente nel decretare l’interruzione definitiva della gara sia per non mettere in pericolo la propria incolumità tenuto conto che la rissa si stava ancora protraendo sia nella considerazione che, dovendo notificare il provvedimento di espulsione a tutti i calciatori di entrambe le squadre coinvolti nella rissa, sarebbe stato impossibile portare la gara a termine. Peraltro, va evidenziato che il direttore di gara, per come dallo stesso riportato chiaramente nel proprio rapporto, si era recato nella zona del campo in cui si stavano spintonando i calciatori Iamonte e Schimizzi della società Spinella e Citriniti e Cilione della Real Acciarelcampese, “per interrompere sul nascere un eventuale principio di rissa”, non riuscendo, però, a dar seguito al suo proposito in quanto “dopo pochissimi secondi” i quattro calciatori cominciavano a colpirsi violentemente fra di loro, con la conseguenza che tutti i rimanenti calciatori venivano coinvolti nella rissa, senza che l’arbitro, quindi, potesse fronteggiare con tutti i mezzi in suo potere la situazione venutasi a creare, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante. Appare corretta, quindi, la decisione del Giudice di I grado di sanzionare (anche) la reclamante con la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3, ai sensi e per gli effetti dell’art.17, comma 1, del C.G.S., che prevede tale sanzione per le società ritenute responsabili, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, così com’è avvenuto nel caso di specie. Inoltre, tenuto conto del fattivo comportamento dimostrato nel corso degli scontri dai dirigenti, i quali si sono prodigati nel vano tentativo di riportare la calma (così come sottolineato più volte dal direttore di gara), si ritiene di dovere ridurre l’ammenda inflitta alla società reclamante. Infine, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti ascritti ai calciatori squalificati, appare conforme a giustizia operare una riduzione dell’entità delle relative sanzioni. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: - ridurre la squalifica ai calciatori IAMONTE Antonio e SCIMIZZI Davide fino al 20 GENNAIO 2013; - ridurre la squalifica ai calciatori LIUZZO Giovanni, IACHINO Antonio, TRIPODI Lorenzo, STELITANO Giuseppe, FOLLIA Federico, PRINCIPATO Pasquale, FALCONE Fortunato, BRANCATI Umberto, LEONE Francesco, LIGATO Francesco, CILIONE Roberto, PENNESTRI’ Giuseppe ed ARCUDI Emanuele a DUE giornate; - ridurre l’ammenda alla A.S.D.CALCISTICA S.SPINELLA ad € 60,00 (sessanta/00); - confermare nel resto. Dispone, inoltre, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società.
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