COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD VALLE ATERNO FOSSA AVVERSO LA SANZIONE ADOTTATA DAL G.S. (SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE CORRENTE FABIO), IN RELAZIONE ALLA GARA ASD VALLE ATERNO FOSSA / RIDOTTI DISPUTATA IL 25.11.2012 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°29 del 29.11.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD VALLE ATERNO FOSSA AVVERSO LA SANZIONE ADOTTATA DAL G.S. (SQUALIFICA PER TRE GARE AL CALCIATORE CORRENTE FABIO), IN RELAZIONE ALLA GARA ASD VALLE ATERNO FOSSA / RIDOTTI DISPUTATA IL 25.11.2012 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°29 del 29.11.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Valle Aterno Fossa ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Corrente Fabio che dopo essere stato espulso per offese all’arbitro, reiterava le ingiurie ed offese. Ha dedotto l’appellante, l’eccessività della sanzione inflitta al calciatore Corrente che avrebbe effettivamente imprecato e protestato ad alta voce per una decisione dell’arbitro senza tuttavia né offenderlo né ingiuriarlo. Ha chiesto, pertanto, la riduzione della squalifica. Osserva la Commissione che l’appello merita parziale accoglimento in quanto la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta non apparendo i fatti contestati al calciatore Corrente Fabio di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Corrente Fabio a due giornate. Dispone restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it