COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. INSULA FALCHI AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AL CALCIATORE CAMPESTRE WILLIAM; INIBIZIONI AL DIRIGENTE DI VENTURA EDMONDO FINO AL 28/02/2013 E A GAMBACORTA SANDRO FINO AL 26 DICEMBRE 2012; AMMENDA DI EURO 250,00), IN RELAZIONE ALLA GARA INSULA FALCHI / ATLETICO LEMPA DISPUTATA IL 25.11.2012 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°29 del 29.11.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 13.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. INSULA FALCHI AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AL CALCIATORE CAMPESTRE WILLIAM; INIBIZIONI AL DIRIGENTE DI VENTURA EDMONDO FINO AL 28/02/2013 E A GAMBACORTA SANDRO FINO AL 26 DICEMBRE 2012; AMMENDA DI EURO 250,00), IN RELAZIONE ALLA GARA INSULA FALCHI / ATLETICO LEMPA DISPUTATA IL 25.11.2012 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°29 del 29.11.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Insula Falchi ha impugnato i provvedimenti di cui sopra, adottati dal G.S. nei confronti dei dirigenti e calciatore come sopra descritti chiedendo la riduzione delle sanzioni nei loro confronti adottate rapportandole all’effettiva gravità dei fatti agli stessi addebitati.
Ha dedotto l’appellante che pur essendo da stigmatizzare i comportamenti di cui sopra, le sanzioni sarebbero comunque da considerare eccessive rispetto alle reale entità dei fatti accaduti.
Osserva la Commissione che l’appello deve essere dichiarato inammissibile quanto alla sanzione inflitta al dirigente Gambacorta Sandro ai sensi dell’art. 45, punto 3, del C.G.S.. Quanto alle altre sanzioni, ritiene la Commissione che le stesse debbano essere integralmente confermate in quanto congrue ed adeguate ai comportamenti ascritti al calciatore Campestre William e all’allenatore Di Ventura Edmondo visto che il primo, dopo essere stato espulso, ha insultato e minacciato il direttore di gara ed il secondo, nella sua veste di allenatore, non si è limitato alle ingiurie ed alle minacce ma ha afferrato il direttore di gara per un polso cercando di imporgli di riuscire dallo spogliatoio e di tornare sul terreno di gioco. Congrua, infine, appare la sanzione dell’ammenda conseguente al comportamento non regolamentare ed antisportivo tenuto dai dirigenti e tesserati
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respinge l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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