COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA : FOSSO GHIAIA – MELDOLA DEL 25/11/2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA : FOSSO GHIAIA – MELDOLA DEL 25/11/2012 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 21 del 28/11/2012, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Meldola, con il quale si chiede la ripetizione della gara poiché l’arbitro avrebbe interpretato in maniera errata il regolamento e quindi inficiato la regolarità della gara in oggetto. La società reclamante a supporto delle proprie ragioni chiede che sia riconosciuto l’errore tecnico dell’arbitro utilizzando, eventualmente, anche il filmato visibile sul sito internet: “Youtube”. Si deve preliminarmente precisare che gli organi della Giustizia Sportiva possono avvalersi delle riprese televisive o di filmati, che offrano piena garanzia tecnica e documentale, al solo fine di irrogare sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati (art. 35 punto 1.2 del C.G.S. ), mentre le decisioni di natura tecnica relative alla conduzione delle gare sono di esclusiva competenza dell’arbitro il cui referto costituisce piena prova. L’arbitro nel proprio rapporto non ha fatto cenno alcuno a quanto lamentato dalla società reclamante, inoltre, nel successivo supplemento richiesto da questo G.S. ha smentito le asserzioni fatte dalla società reclamante dichiarando che:” la gara è terminata in totale normalità e senza che venissero commessi errori di natura tecnica“ . Rilevato che la Regola 5 del gioco del calcio stabilisce l’inappellabilità delle decisioni adottate dal Direttore di gara per questioni di fatto relative al gioco e per quanto concerne il risultato della gara. Considerato, pertanto, che le circostanze addotte in reclamo non emergono dal referto arbitrale e dal supplemento rilasciato dall’arbitro a cui va riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata (art. 35 C.G.S. ). Osserva questo G.S. : L’art. 29 comma 3) C.G.S. stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza, sulla regolarità dello svolgimento della gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall’arbitro, o che siano devoluti all’ esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del regolamento del gioco del calcio. In virtù di quanto appena esposto ne consegue che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare un controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche fatto salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico. P.T.M. Delibera : di respingere il reclamo, di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: FOSSO GHIAIA – MELDOLA 2-0 di addebitare la tassa reclamo alla Società Meldola
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