COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. VIGOLO MARCHESE Avverso squalifica per 3 giornate calc. VEZZULLI GABRIELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 22 del 5.12.2012 gara VILLANOVA – VIGOLO MARCHESE del 2.12.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. VIGOLO MARCHESE
Avverso squalifica per 3 giornate calc. VEZZULLI GABRIELE
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 22 del 5.12.2012
gara VILLANOVA – VIGOLO MARCHESE del 2.12.2012
L’A.C.D. VIGOLO MARCHESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calciatore espulso sarebbe il n. 15 Carlini Franco e non il n. 14 VEZZULLI GABRIELE “come risulta anche dalla copia della distinta di gara rilasciata dall’arbitro, che ha apposto la croce al n. 15, fra l’altro nella casella ammoniti, mentre la E di espulsi risulta apposta al n. 14. Il giocatore non ha, comunque, rivolto espressioni offensive gravi, ma ha solamente rivolto rimostranze vivaci per la mancata concessione di un elefantesco rigore”. Chiede l’annullamento della sanzione o una sua riduzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calciatore che, a fine gara, gli aveva rivolto offese, era il sig. VEZZULLI GABRIELE, precisando che, dopo essersi accorto che nella distinta da restituire alla società, per difetto di sovrapposizione per il ricalco, una crocetta si era posizionata tra i calc. Carli e VEZZULLI, a fianco di questo ultimo aveva apposto la lettera E, per meglio chiarire chi fosse il calciatore da ritenersi espulso,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. VEZZULLI GABRIELE.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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