COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GATTEO F.C. Avverso squalifica al 30.4.2013 all. VINCENZI GINO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 21 del 28.11.2012 gara RIMINI UNITED – GATTEO del 24.11.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GATTEO F.C.
Avverso squalifica al 30.4.2013 all. VINCENZI GINO
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 21 del 28.11.2012
gara RIMINI UNITED – GATTEO del 24.11.2012
L’A.S.D. GATTEO F.C., della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che l’atteggiamento verbale e mimico tenuto dall’allenatore nei confronti dell’arbitro non era né offensivo né ingiurioso. Al momento dell’allontanamento dal campo chiedeva in maniera civile spiegazioni sul perché dell’espulsione, senza usare espressioni ingiuriose e offensive. Raggiunta la tribuna l’all. VINCENZI ha continuato a comunicare con la squadra, contestando alcune decisioni dell’arbitro, ma sempre con linguaggio non scurrile e privo di offese, ingiurie e minacce e non ha istigati i propria giocatori alla violenza. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che l’all. VINCENZI, allontanato dal terreno di gioco per offese rivolte all’arbitro, alla notifica del provvedimento reiterava le offese, continuando nelle esternazioni, aggiungendo minacce, anche fuori dal recinto di gioco, aggiungendo anche invito ai propri giocatori a praticare un gioco violento;
- ritenuto che la riprovevole condotta messa in atto dall’all. VINCENZI possa, comunque, essere punita con una sanzione maggiormente correlata al tenuto comportamento ,
d e l i b e r a
- di ridurre al 31.1.2013 la squalifica dell’all. VINCENZI GINO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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