COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 del 11.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della ASD SANT’ANDREA – SAN VITO (II Categoria – Gir. D) in merito al provvedimento disciplinare inflitto dal G.S.T. all’esito della gara ROIANESE – SANT’ANDREA – SAN VITO, disputata il 04.11.2012 a carico della Societò ASD SANT’ANDREA – SAN VITO (in C.U. n. 45 del 08.11.2012)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 del 11.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della ASD SANT’ANDREA – SAN VITO (II Categoria – Gir. D) in merito al provvedimento disciplinare inflitto dal G.S.T. all’esito della gara ROIANESE – SANT’ANDREA - SAN VITO, disputata il 04.11.2012 a carico della Societò ASD SANT’ANDREA - SAN VITO (in C.U. n. 45 del 08.11.2012) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 45 dd 08.1 1.2012, il G.S.T. infliggeva alla Società SANT’ANDREA - SAN VITO, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) e dell’art. 4, punto 3 del C.G.S., la sanzione della ammenda di euro 100,00 per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro e dei calciatori avversari (responsabilità oggettiva). Impugnava le decisioni del G.S.T. con reclamo del 15.11.2012 la Società SANT’ANDREA - SAN VITO, fornendo una diversa ricostruzione dell’occorso. In particolare, facendo richiamo anche al referto arbitrale, nel quale l’arbitro aveva descritto un comportamento tenuto dal pubblico ospite in occasione del rigore ed alla circostanza per cui, durante la gara, l’unico rigore concesso (e poi non realizzato) era stato assegnato proprio a favore del SANT’ANDREA-SAN VITO, la reclamante affermava sussistere una svista da parte dell’arbitro, che avrebbe scambiato i sostenitori della squadra ospitante con quella ospite, essendo di per sé illogica una protesta da parte dei sostenitori della squadra beneficiaria del calcio di rigore. Su tali premesse, veniva richiesto di porre a carico della Roianese la sanzione applicata, ovvero in subordine di revocarla, in forza della totale estraneità della SANT’ANDREA - SAN VITO dall’occorso. Preliminarmente il Presidente della C.D.T, assistito dal rappresentante AIA, sentiva telefonicamente a chiarimenti il Direttore di Gara. Questi ribadiva come, laddove aveva descritto “pubblico ospite” si era effettivamente riferito ai sostenitori del SANT’ANDREA - SAN VITO, che avevano in particolare contestato il fatto che in occasione della concessione del calcio di rigore non era stato contestualmente assunto un provvedimento disciplinare nei confronti del portiere avversario. Dalla disamina del referto, che in ogni caso (cfr. Art. 35, co. 2.1. C.G.S.) fa piena prova circa il comportamento dei sostenitori delle squadre, nonché dai successivi chiarimenti acquisiti, appare pertanto comprovato il fatto storico di una contestazione, mossa dai sostenitori della Società SANT’ANDREA-SAN VITO in occasione della concessione del calcio di rigore a proprio favore. Peraltro, dalla documentazione sopra indicata, ed in particolare dalla lettura del referto, emerge come la contestazione sia di minima portata, esplicatasi in un unico episodio di protesta consistito in un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara. La C.D.T., così, reputa equo disporre una riduzione della sanzione originariamente comminata dal G.S.T. In relazione, invece, alla richiesta di ribaltare l’anzidetta sanzione sulla Società Roianese, tale istanza è manifestamente improponibile perché fuori dai canoni del regolamento. In ogni caso, la reclamante non ha neppure provveduto all’invio di copia del reclamo alla ipotizzata controinteressata; così facendo non la avrebbe posta in condizioni di difendersi, sì che giammai una tale istanza avrebbe potuto trovare ammissibilità; a tacer del merito che –è emerso- esclude ogni responsabilità del pubblico roianese per quello specifico rilievo dell’arbitro. La riforma, sia pur parziale, della decisione del G.S.T. impone la restituzione della tassa. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così decide: - dichiara improponibile la richiesta di applicazione di sanzione a carico della ASD Roianese - riduce la ammenda comminata alla ASD SANT’ANDEA-SAN VITO, rideterminandola in euro 50,00; - dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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