COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 del 11.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Andrea CAPPELLETTO, calciatore allievo tesserato con l’A.S.D. G.S. FALCHI VIS-PAS all’epoca dei fatti contestati; b) Società A.S.D. G.S. FALCHI DI VISINALE E PASIANO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 63 del 11.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Andrea CAPPELLETTO, calciatore allievo tesserato con l’A.S.D. G.S. FALCHI VIS-PAS all’epoca dei fatti contestati; b) Società A.S.D. G.S. FALCHI DI VISINALE E PASIANO. Il deferimento. Con Racc. A/R dd 18.06.2012 ai sensi dell' art. 32 c.4° del C.G.S., a firma del Vice Procuratore Federale, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti: - a) Andrea CAPPELLETTO per rispondere, quale calciatore allievo tesserato per l’A.S.D. G.S. FALCHI VIS-PAS nella stagione calcistica 2010/2011, “della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione alle disposizioni normative degli art. 28, comma1 del Regolamento LND e 76, comma 2 delle NOIF “ per aver omesso di ottemperare alla convocazione disposta dall’allenatore della Rappresentativa Provinciale Allievi “in vista della gara di finale del “Torneo delle Provincie” 2010/2011 programmata per le ore 18,30 del 2 giugno 2011” senza preavvertire “la Società di appartenenza di eventuali sopravvenuti impedimenti”; - b) la Società A.S.D. G.S. FALCHI VIS-PAS per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c. 2° del C.G.S. de lla violazione ascritta al suo tesserato. Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito della trasmissione, da parte del Presidente del Comitato Reg. F.V.G., della segnalazione a lui fatta dalla Delegazione Provinciale di Pordenone della LND circa la “mancata presentazione alla Rappresentativa Provinciale Allievi del calciatore Cappelletto Andrea, all’epoca tesserato per la Società A.S.D. G.S. FALCHI VIS-PAS di Prata di Pordenone”. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 29.11.2012. Il dibattimento e le conclusioni. All’udienza fissata davanti alla C.D.T. è comparso il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota.- Nessuno è invece comparso per il CAPPELLETTO e l’A.S.D. G.S. FALCHI VIS-PAS il cui Presidente ha peraltro fatto pervenire comunicazione con la quale segnalava l’impossibilità sua e dei suoi collaboratori a presenziare, in rappresentanza della società, a causa di concomitanti impegni professionali.- Il rappresentante della Procura Federale dopo aver illustrato le ragioni del deferimento ha concluso chiedendo l’irrogazione ad Andrea CAPPELLETTO della sanzione di 30 gg di squalifica ed alla A.S.D. G.S. FALCHI VIS-PAS quella di € 200,00- di ammenda. La motivazione. Pacifica la materialità dei fatti contestati (in quanto l’inosservanza della convocazione da parte del calciatore Andrea CAPELLETTO rappresenta un dato assodato ammesso dallo stesso interessato in sede di indagine) non sussistono agli atti elementi che possano far ritenere la sussistenza di impedimenti o di altri fatti ricollegabili alla forza maggiore o al caso fortuito, che valgano a giustificare la condotta del deferito il quale, sentito dagli organi inquirenti, aveva comunque riconosciuto di essere venuto a conoscenza della sua convocazione e di non aver risposto ad una telefonata dell’Allenatore della Rappresentativa Provinciale che aveva tentato di contattarlo sulla sua utenza telefonica mobile per ricordargli il suo impegno calcistico. Relativamente alle sanzioni richieste dal rappresentante della Procura Federale ritiene la C.D.T. di doverle accogliere reputandole eque e congrue rispetto ai fatti contestati. P.Q.M. Visti gli artt. 35/4.1 e 41 C.G.S. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide: 1) Infligge ad Andrea CAPPELLETTO la sanzione della squalifica di gg 30 (trenta); 2) Infligge alla Società A.S.D. G.S. FALCHI VISINALE E PASIANO la sanzione dell’ammenda di € 200,00- (duecento/00). Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti interessate a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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