COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAMPAGNANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 A CARICO DEL DIRIGENTE CAMBONE POMPEO E FINO AL 30.5.2013 A CARICO DEL CALCIATORE ENASTESCU VASILE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 15.11.2012 (Gara: REAL CAPRAROLA – CAMPAGNANO dell’11.11.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAMPAGNANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 A CARICO DEL DIRIGENTE CAMBONE POMPEO E FINO AL 30.5.2013 A CARICO DEL CALCIATORE ENASTESCU VASILE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 15.11.2012 (Gara: REAL CAPRAROLA – CAMPAGNANO dell’11.11.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società in titolo esclude che il Dirigente CAMBONI e il calciatore ENASTESCU abbiano avuto contatti fisici con l’arbitro, limitandosi ad espressioni offensive nei suoi riguardi e chiede una significativa riduzione delle rispettive sanzioni; considerato che dalla lettura del referto arbitrale si rileva che il CAMBONE ha solamente mimato su se stesso lo stringimento del collo, accompagnando il gesto con frasi offensive, proteste ed atteggiamento gravemente minaccioso nei confronti del Direttore di gara, e l’ENASTESCU ha tentato di urtarlo leggermente con la testa, rivolgendogli frasi offensive; preso atto, quindi, che alla luce di quanto sopra le sanzioni vanno ridotte, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società CAMPAGNANO e, quindi, di ridurre l’inibizione al Dirigente CAMBONE POMPEO al 31.12.2012 e la squalifica al calciatore ENASTESCU VASILE al 15.1.2013. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it