COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO 1949 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 35 DELL’8.11.2012 (Gara: PIANOSCARANO 1949 – MASSIMINA del 4.11.2012 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO 1949 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250,00 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 35 DELL’8.11.2012 (Gara: PIANOSCARANO 1949 – MASSIMINA del 4.11.2012 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società PIANOSCARANO 1949, nel dogliarsi della sanzione pecuniaria comminatale dal Giudice Sportivo Territoriale, asserisce che all’uscita dell’impianto non sostavano propri tifosi minacciosi, ma solamente genitori di calciatori e di non aver ravvisato, quindi, alcuna necessità di contattare le Forze dell’Ordine come richiesto dall’arbitro, data la tranquillità della situazione. La reclamante, pur ammettendo qualche sporadica protesta dei sostenitori, nega anche che il Direttore di gara abbia atteso un’ora e mezza prima di lasciare l’impianto sportivo, in quanto lo spogliatoio adibito all’arbitro era stato consegnato alla Terna arbitrale per il successivo incontro di Promozione, antecedentemente al lasso di tempo di cui sopra. La società PIANOSCARANO conclude chiedendo l’annullamento o quanto meno una sostanziale riduzione dell’ammenda, Tutto quanto rappresentato dalla ricorrente, è smentito dal contenuto del referto di gara, fonte primaria di prova – art. 35 del C.G.S. Infatti, l’arbitro narra che a fine gara, notando sostenitori locali che stazionavano minacciosi all’uscita dell’impianto, chiedeva ai Dirigenti di contattare le Forze dell’Ordine ed entrava nella Segreteria della Società (e non nel proprio spogliatoio, come asserito dalla reclamante); a tale richiesta riceveva un rifiuto, motivato dall’assenza di pericolo. Dopo aver atteso circa un’ora e mezza nella Segreteria, poteva lasciare il complesso sportivo, accompagnato dall’allenatore e da un Dirigente locale. Tanto premesso, considerato tuttavia che l’atteggiamento dei tifosi non si è concretizzato in alcun gesto di violenza né verbale né tantomeno fisica nei confronti dell’arbitro, e che lo stesso è stato scortato da Dirigenti locali, la sanzione presenta margini per un riesame. Alla luce di quanto sopra, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società PIANOSCARANO 1949 e di ridurre l’ammenda ad € 150,00. La tassa reclamo va restituita.
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