COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MANZONI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 26 DEL 6.12.12 (Gara: GIGLIO ZEPPONAMI – CANINO CALCIO dell’1.12.2012 – Campionato III Categoria Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MANZONI ANDREA ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 26
DEL 6.12.12
(Gara: GIGLIO ZEPPONAMI – CANINO CALCIO dell’1.12.2012 – Campionato III Categoria
Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società CANINO CALCIO minimizza il comportamento del
calciatore MANZONI , riconducendolo a mera protesta, senza espressioni blasfeme e di offese
verso l’arbitro e chiede quindi l’annullamento della sanzione.
Tenuto conto che dagli atti ufficiali emerge per contro, che il MANZONI – espulso per doppia
ammonizione, profferiva frase blasfema e rivolgeva all’arbitro ripetuti insulti, reiterati a fine gara.
Considerato che, alla luce di quanto sopra, le doglianze della reclamante non appaiono fondate e,
di contro, si ritiene adeguata la sanzione inflitta al calciatore MANZONI, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo e di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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