COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARBOGNANO UNITED AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 9.5.2013 A CARICO DELLA CALCIATRICE BELFI VIOLA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 19 DEL 15.11.2012 (Gara: CARBOGNANO UNITED – NEPI SPORT EVENT del 9.11.2012 – Campionato Calcio a 5 Serie D Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARBOGNANO UNITED AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 9.5.2013 A CARICO DELLA CALCIATRICE BELFI VIOLA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 19 DEL 15.11.2012 (Gara: CARBOGNANO UNITED – NEPI SPORT EVENT del 9.11.2012 – Campionato Calcio a 5 Serie D Viterbo) La Società in epigrafe, con il reclamo in titolo, intende contestare la gravità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla propria tesserata, chiedendone una adeguata riduzione. La Società suddetta e la calciatrice medesima, sentita in audizione diretta, hanno affermato che l’atto del presunto sputo lanciato dalla BELFI all’arbitro, in realtà non è da ritenersi tale ma un residuo di saliva che nella foga del momento ha raggiunto l’arbitro, senza però essere connotato da alcuna intenzionalità offensiva. Le memorie difensive aggiungono altresì che lo stato di eccitazione che ha caratterizzato nell’occasione l’atteggiamento dell’atleta, è da ricercare più propriamente alle complicate problematiche familiari vissute dalla BELFI. Questa Commissione, preso atto di quanto sopra esposto, ritiene che le argomentazioni addotte a sostegno, seppur certamente degne di attenzione e premura, non possono costituire attenuanti all’inqualificabile gesto compiuto dalla BELFI, gesto tra i più riprovevoli in quanto significante sommo disprezzo verso qualsivoglia destinatario, sia se effettuato in ambito sportivo o meno. Non va dimenticato il comportamento offensivo, tenuto dalla calciatrice e dalla stessa ammesso, circostanza che non consente margini di trattazione, idonei a circoscrivere la vicenda entro limiti di minore gravità, come questo Organo Giudicante avrebbe auspicato alla luce della delicata situazione personale della calciatrice. In un quadro così composto, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo in parola e, per l’effetto, conferma la sanzione inflitta alla calciatrice BELFI VIOLA. La tassa reclamo va incamerata.
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