COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO SAN BASILIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2013 A CARICO DELL’ASSISTENTE ARBITRALE SIMONCINI ANGELO, DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEI CALCIATORI METOLDO MARCO E PUGLIESE ROMANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 22.11.2012 (Gara: CALCIO SAN BASILIO – PEGASO del 18.11.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO SAN BASILIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2013 A CARICO DELL’ASSISTENTE ARBITRALE SIMONCINI ANGELO, DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEI CALCIATORI METOLDO MARCO E PUGLIESE ROMANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 22.11.2012 (Gara: CALCIO SAN BASILIO – PEGASO del 18.11.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società CALCIO SAN BASILIO contestando le decisioni del primo giudice, sostiene che il proprio Dirigente SIMONCINI ANGELO e i calciatori METOLDO e PUGLIESE si sarebbero limitati a semplici proteste verso l’arbitro, senza tuttavia eccedere in violenza fisica. Tenuto conto che il referto arbitrale descrive, per contro, il comportamento assai diverso dei predetti tesserati nei confronti del Direttore di gara: da parte del SIMONCINI ANGELO offese e lancio delle bandierine d’angolo, nonché minacce a fine gara; da parte del METOLDO e del PUGLIESE spintonamenti accompagnati da frasi ingiuriose. Considerato che, alla luce del contenuto degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) l’assunto della reclamante appare del tutto infondato e parimenti adeguate le sanzioni inflitte, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CALCIO SAN BASILIO e, quindi, di confermare tutte le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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