LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 103 del 11/12/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. ROMA – Soc. FIORENTINA Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 103 del 11/12/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. ROMA – Soc. FIORENTINA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 10.17 del 10 dicembre 2012)
ex art. 35 comma 1.3) CGS, in ordine al comportamento del calciatore Olivera De Rosa Ruben
(Soc. Fiorentina) nei confronti del calciatore Pjanic Miralem (Soc. Roma), al 20° del primo
tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore giallo-rosso,
nella zona centrale del campo, veniva contrastato duramente nell’azione dal calciatore viola,
cadendo quindi dolorante al suolo.
L’Arbitro sanzionava l’intervento falloso con un calcio di punizione a favore della squadra locale
e con un’ammonizione nei confronti dell’Olivera.
Negli attimi successivi, a giuoco fermo, il calciatore fiorentino, nell’allontanarsi dal luogo dove
doveva essere battuto il calcio di punizione, con il piede destro calpestava con veemenza la
gamba destra del calciatore romanista, ancora giacente al suolo.
Nessun ulteriore provvedimento veniva adottato dal Direttore di gara in quanto, come precisato
con e-mail pervenuta alle ore 17.45 del 10 dicembre 2012, l’accaduto era sfuggito alla sua
attenzione.
Ritiene questo Giudice che il riprovevole gesto, “non visto” dall’Arbitro e del tutto estraneo dal
contesto agonistico, per la forte pressione esercitata e l’evidente volontarietà integri gli estremi di
quella “condotta violenta”, che per consolidato orientamento interpretativo è connotata dalla
intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.
Ne consegue l’ammissibilità ex art. 35 n.1.3 della “prova televisiva” e la sanzionabilità ex art.19 ,
n.4 lettera b) CGS del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nei termini
indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Delibera in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore
Olivera De Rosa Ruben (Soc. Fiorentina) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.