COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012 Decisione del Giudice Sportivo ASOLA A.S.D. – REAL DOR S.EUFEMIA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012 Decisione del Giudice Sportivo ASOLA A.S.D. - REAL DOR S.EUFEMIA Dagli atti ufficiali di gara risulta che al 21º minuto del secondo tempo l'Arbitro ha sospeso in via definitiva l'incontro a causa di un infortunio occorso ad un proprio assistente ufficiale. Nell'occasione l'arbitro ha chiesto ad entrambi i capitani di fornire un assistente di parte; mentre la società Asola provvedeva in merito, veniva comunicato al direttore di gara che a seguito di decisione del proprio tecnico la società Real Dor S. Eufemia non ottemperava in tal senso, cioè non forniva proprio tesserato in qualità di assistente di parte.. Visto il regolamento del Giuoco del calcio, in particolare rispettivamente le regole 5 e 6 nella parte delle decisioni ufficiali della Figc dove esplicitamente si dispone: " Regola 5 e come ribadito dalla regola 63 delle NOIF Direzione delle gare ufficiali 1) Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - devono essere dirette da un arbitro designato dal competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri…..omissis…. 2) Quando non sia prevista la designazione degli assistenti, le Società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolverela funzione di assistente di parte, un calciatore o un tecnico tesserato o un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente di parte è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara. Nel caso di specie inoltre la Regola 6 (nella parte delle decisioni ufficiali della Figc) prevede Assistenti omissisÂ…. 3) Determinandosi l'assenza di uno degli assistenti designati, il direttore di gara cercherà di reperire un altro arbitro o assistente che lo possa sostituire; qualora non vi riesca dovrà: a) dispensare dalla funzione l'assistente presente chiedendogli peraltro di non allontanarsi dal campo di gioco; b) fruire di assistenti di parte richiedendo a ciascuna Società di designare all'uopo un loro tesserato idoneo a svolgere tale funzione. ….omissis….. 4) Qualora nel corso di una gara un assistente non potesse continuare a svolgere il proprio compito a causa di malessere od infortunio, l'arbitro dovrà provvedere alla sua sostituzione in analogia a quanto prescritto al precedente punto 3)Â….. Quindi la gara non è stata portata a termine per violazione delle citate norme da parte della società Sant Eufemia. In considerazione di quanto sopra la gara non ha avuto regolare svolgimento per responsabilità della società ritenuto nel caso in questione applicabile l'art. 17 del C.G.S. P.Q.S. Dispone La sanzione della perdita della gara omologando il risultato conseguito sul campo vale a dire ASD Asola - Real Dor S. Eufemia 4-1.
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