COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società LEGNANO 1913 Camp. Promozione Gir. A Gara del 18-11-2012 tra Legnano 1913 / Gavirate C.U. n. 30 del CRL datato 22-11-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società LEGNANO 1913 Camp. Promozione Gir. A
Gara del 18-11-2012 tra Legnano 1913 / Gavirate
C.U. n. 30 del CRL datato 22-11-2012
La società LEGNANO 1913 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MIELE Giuseppe fino al 16.01.2013, lamentando che la sanzione è eccessiva.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal referto emerge con chiarezza che il MIELE, dopo essere stato espulso per somma di amonizioni ha protestato ripetutamente nei confronti dell'arbitro, prendendolo per un braccio.
La gravità del comportamento giustifica un lievi mitigazione della squalifica comminata dal GS.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica al calciatore MIELE Giuseppe a cinque gare.
Si dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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