COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società CALCIO PRO PAULLO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 25-11-2012 tra Vizzolo / Calcio Pro Paullo C.U. n. 20 della delegazione di Lodi datato 19-11-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società CALCIO PRO PAULLO Camp. 3° Categoria Gir. A
Gara del 25-11-2012 tra Vizzolo / Calcio Pro Paullo
C.U. n. 20 della delegazione di Lodi datato 19-11-2012
La Società CALCIO PRO PAULLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che comminato la squalifica per 5 gare al calciatore MAIETTI Lorenzo, per 4 gare al calciatore TARANTINO Maurizio, per 3 gare al calciatore LOVARELLI Mattia e l'ammenda di Euro 150,00, lamentando che la suddette sanzioni sono ingiuste ed eccessive.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge che i calciatori MAIETTI, TARANTINO e LOVARELLI hanno tenuto il primo un comportamento violento nei confronti di un avversario anche a gioco fermo, il secondo ha offeso l'arbitro tentando di aggredirlo e il terzo ha compiuto un atto violento nei confronti di un avversario al termine della gara.
L'arbitro ha inoltre evidenziato un comportamento reiterato assai inurbano dei propri sostenitori che ha travalicato ogni limite per intensità e durata.
La gravità dei suddetti comportamenti giustifica non solo le squalifiche comminate ai calciatori, ma anche l'ammenda comminata alla società reclamante. che quindi meritano di essere confermate.
Tanto premesso e ritenuto la C.D.T.
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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