COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società BERGAMO CALCIO A 5 Camp. Calcio A 5 Serie C1 Coppa Italia Gara del 19-11-2012 tra Bergamo Calcio a 5 / Rho Calcio a 5 C.U. n. 30 del CRL datato 19-11-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 13.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società BERGAMO CALCIO A 5 Camp. Calcio A 5 Serie C1 Coppa Italia
Gara del 19-11-2012 tra Bergamo Calcio a 5 / Rho Calcio a 5
C.U. n. 30 del CRL datato 19-11-2012
La Società BERGAMO CALCIO A 5 ha proposto reclamo avverso non meglio precisate decisioni del GS pubblicate sul CU n. 30 del 22.11.2012, senza menzionare nè i motivi del reclamo, nè l'oggetto dello stesso.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : l'Art. 33, comma VI del CGS dispone che sono inammissibili i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica.
Considerato che il reclamo proposto dalla BERGAMO CALCIO A 5 non solo è generico, ma è anche totalmente privo di motivazione, merita di essere dichiarato inammissibile in applicazione del disposto dell'Art. 33, comma VI CGS sopra indicato.
Tanto premesso e ritenuto la C.D.T. dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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