COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 28.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D EDIARTIS CINGVLVM CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LORONI CRISTIAN SEGUITO GARA VALLESINA CITY/EDIARTIS CINGVLVM DEL 10.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 66 del 14.11.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 28.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D EDIARTIS CINGVLVM CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LORONI CRISTIAN SEGUITO GARA VALLESINA CITY/EDIARTIS CINGVLVM DEL 10.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 66 del 14.11.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore LORONI Cristian, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento offensivo da questi tenuto nei confronti dell’arbitro, facendo anche ingresso in campo senza autorizzazione. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Ediartis Cingvlvm Calcio, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara, ma senza fare ingresso in campo e senza offenderlo, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso calciatore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Coroni si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta nei confronti dell’arbitro, posta in essere in un unico contesto; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Ediartis Cingvlvm Calcio e, per l’effetto, riduce a tre giornate di gara la squalifica del calciatore LORONI Cristian. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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