COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 28.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MOSCOSI 2008 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOSCOSI/AURORA TREIA DEL 19.10.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 24 del 24.10.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 28.11.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. MOSCOSI 2008 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOSCOSI/AURORA TREIA DEL 19.10.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “E”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 24 del 24.10.2012)
Il 19 ottobre 2012 veniva disputato l’incontro del Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E”, gara che si concludeva con il risultato di 3 a 3.
L’A.S.D. Moscosi 2008 inoltrava reclamo al competente Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata e, sull’assunto che nella predetta gara l’arbitro, avendo consentito ai calciatori della squadra avversaria di calciare due tiri liberi, di cui uno con segnatura di una rete, in violazione della Regola 13 del Regolamento del Calcio a Cinque ovvero per aver consentito al calciatore di calciare il pallone senza l’intenzione di segnare una rete, passando il pallone ad un compagno di squadra, nonché avendo lo stesso direttore di gara diffidato il portiere della propria squadra a stazionare sulla linea di porta in occasione dell’esecuzione dei predetti tiri liberi, era incorso in errore tecnico, ne chiedeva la ripetizione.
L’adito Giudice Sportivo, ritenuto insussistente l’errore tecnico dell’arbitro denunciato dall’A.S.D. Moscosi 2008, respingeva il gravame disponendo l’omologazione dell’incontro con il risultato conseguito sul campo.
Avverso la predetta delibera l’A.S.D. Moscosi 2008 ha inoltrato rituale reclamo riproponendo in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo, anche avanti questa Commissione, nella richiesta di ripetizione della gara de quo.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che nell’occasione di un tiro libero diretto, la squadra ospite realizzò la rete battendolo indirettamente; di averla convalidata sull’errato presupposto che ciò fosse consentito dalle vigenti regole del Calcio a Cinque; di essersi accorto dell’errore commesso solo successivamente al termine della gara, dopo avere consultato il Regolamento.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati la reclamante e l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene il gravame fondato e, quindi, meritevole di accoglimento.
In esito all’esame del rapporto arbitrale e delle successive dichiarazioni, deve aversi per accertato che l’arbitro ha commesso l’errore tecnico dallo stesso descritto e lamentato dalla reclamante, relativo alle modalità di esecuzione del tiro libero.
Infatti, secondo quanto statuito dalla Regola 13 del Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque, il calciatore che esegue il tiro libero deve calciare con l’intenzione di segnare una rete e non può -come invece avvenuto nel caso che occupa - passare il pallone ad un compagno.
Ciò premesso, la Commissione ritiene che l’errore sopra descritto e dichiarato spontaneamente dall’arbitro abbia influito in modo decisamente ostativo sulla regolarità di svolgimento della gara.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Moscosi 2008, annulla l’impugnata delibera, disponendo altresì la ripetizione della gara suindicata, dandone mandato alla competente Delegazione Provinciale di Macerata.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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