COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 28.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’A.S.D. VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO E DEI SIGG. MARCHETTI LUIGI E FABI FABIO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 28.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’A.S.D. VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO E DEI SIGG. MARCHETTI LUIGI E FABI FABIO Con provvedimento del 12 ottobre 2012 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • FABI Fabio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’A.S.D. Vigor Sant’Elpidio Calcio, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere colpito violentemente con una ginocchiata da dietro l’arbitro della gara Ciabbino/Vigor Sant’Elpidio del 31 marzo 2012, valevole per il Campionato di Prima Categoria, girone “D” del Comitato Regionale Marche; • MARCHETTI Luigi, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Vigor Sant’Elpidio Calcio, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per inosservanza delle norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere: a) in un primo momento, con missiva in data 12 aprile 2012 indirizzata al Giudice Sportivo, al fine di evitare la squalifica del capitano RUSSO Aniello, attestato falsamente che l’autore dell’aggressione ai danni dell’arbitro della gara Ciabbino/Vigor Sant’Elpidio del 31 marzo 2012, valevole per il Campionato di Prima Categoria, girone “D” del Comitato Regionale Marche, fosse il massaggiatore Leoni Andrea – inducendo, in tal guisa, in errore il Giudice Sportivo che sanzionava il Leoni – pur sapendolo innocente, avendo il calciatore Fabi Fabio confessato al Marchetti Luigi, già al termine della gara stessa, di essere l’autore del violento gesto e quest’ultimo lo aveva rassicurato dicendogli che avrebbe veduto lui il da farsi; b) in un secondo momento, attraverso reclamo in data 23 aprile 2012 indirizzato alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Marche, contro la squalifica del Leoni Andrea, ometteva, ancora una volta, di indicare il reale autore del gesto violento; • l’A.S.D. Vigor Sant’Elpidio Calcio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente, sia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva, per l’operato del proprio tesserato Fabi Fabio. Con nota del 31 ottobre 2012 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e le parti deferite, tutte assistite dal medesimo difensore. All’inizio del dibattimento, il difensore dei deferiti ha proposto per tutti loro istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche, - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti, tramite il loro difensore, hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del CGS; - considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; - visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. la Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:  ammenda di euro milleduecento ed inibizione di anni uno e mesi otto al signor MARCHETTI Luigi;  ammenda di euro duecento e squalifica fino al 28 febbraio 2014 al signor FABI Fabio;  ammenda di euro ottocento all’A.S.D. Vigor Sant’Elpidio Calcio. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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