COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 07.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO 2008 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MAIOLATI/ATLETICO 2008 DEL 17.11.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale Ancona – Com. Uff. n. 36 del 21.11.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 07.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ATLETICO 2008 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MAIOLATI/ATLETICO 2008 DEL 17.11.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale Ancona - Com. Uff. n. 36 del 21.11.2012) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al tredicesimo minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati e dirigenti delle due squadre. Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ritenute sussistenti le condizioni di cui all’art. 17, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, infliggeva ad entrambe le squadre la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di € 300,00. Avverso i provvedimenti a proprio carico ha proposto tempestivo reclamo l’A.S.D. Atletico 2008 contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante, la rissa descritta dall’arbitro in realtà fu solo una discussione, peraltro subito composta, tra due o tre giocatori a seguito di un fortuito scontro di gioco tra due calciatori, ma senza violenza né altro e nessuno rivolse offese o minacce all’arbitro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere sospeso definitivamente l’incontro al tredicesimo minuto del secondo tempo in seguito alla rissa accesasi tra i tesserati in campo, una decina circa, con il successivo coinvolgimento anche dei componenti delle rispettive panchine; il tutto protrattosi per circa cinque minuti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilavata preliminarmente l’inammissibilità del gravame avverso la sanzione sportiva della perdita della gara per difetto di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo; • rilevato che dal referto arbitrale, che com’è noto costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che intorno al tredicesimo minuto del secondo tempo, si accendeva in campo una rissa che coinvolgeva alcuni tesserati delle due squadre, i quali si cimentavano in reciproci atti di violenza, che per la loro intensità e persistenza, determinavano la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro; • rilevato che, a norma dell’art. 4, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri dirigenti e tesserati che, nel caso di specie, appare circoscritto e di modesto contenuto. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Atletico 2008, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione sportiva della perdita della gara, per difetto di contraddittorio; - lo accoglie relativamente alla sanzione dell’ammenda applicata alla società, per l’effetto riducendola ad € 100,00 (cento/00). Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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