COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 07.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. LUNA INSONNE V.V.S. 4 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 GENNAIO 2014 APPLICATA AL DIRIGENTE SCALONI MAURIZIO SEGUITO GARA LUNA INSONNE/REAL MARCHE DEL 17.11.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 31 del 21.11.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 07.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. LUNA INSONNE V.V.S. 4 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 GENNAIO 2014 APPLICATA AL DIRIGENTE SCALONI MAURIZIO SEGUITO GARA LUNA INSONNE/REAL MARCHE DEL 17.11.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 31 del 21.11.2012) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al dirigente SCALONI Maurizio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica (rectius: inibizione) fino al 31 gennaio 2014 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Luna Insonne V.V.S. 4 chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, in quanto questi entrò sul terreno di gioco per protestare nei confronti dell’arbitro, senza tuttavia l’intenzione di colpirlo; con gesto di stizza gettò la bandierina di plastica in terra che rimbalzando forse sfiorò l’arbitro, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo Scaloni. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, nell’occasione, lo Scaloni entrò in campo per protestare nei suoi confronti, insultandolo e lanciandogli contro la bandierina che aveva in mano colpendolo al petto, ma senza procurargli dolore; dopo essere stato allontanato, continuò ad insultarlo, tornando anche indietro verso di lui, ma subito fermato, una prima volta dal capitano della sua squadra, successivamente dal dirigente addetto agli ufficiali di gara. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che le modalità della condotta ascritta al dirigente sanzionato, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, non consentono dubbi circa la volontarietà del suo gesto di lanciare la bandierina contro l’arbitro; • ritenuto che non si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto del comportamento complessivo dello Scaloni e dovendo reputare l’episodio del lancio della bandierina contro l’arbitro particolarmente grave per ogni contenuto della gestualità, aldilà delle irrilevanti conseguenze fisiche riportate dall’arbitro. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Luna Insonne V.V.S. 4 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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