COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 07.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. NUOVA FOLGORE AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: – INIBIZIONE APPLICATA AL DIRIGENTE GAMBINI MASSIMO; – SQUALIFICA FINO AL 28 FEBBRAIO 2013 INFLITTA AL CALCIATORE MACERATESI MATTEO; – SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2013 INFLITTA AL CALCIATORE TSINKOU DONFACK KERROL; SEGUITO GARA GIOVANE ANCONA/NUOVA FOLGORE DEL 18.11.2012 CAMPIONATO ALLIEVI ANCONA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 36 del 21.11.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 07.12.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. NUOVA FOLGORE AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: - INIBIZIONE APPLICATA AL DIRIGENTE GAMBINI MASSIMO; - SQUALIFICA FINO AL 28 FEBBRAIO 2013 INFLITTA AL CALCIATORE MACERATESI MATTEO; - SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2013 INFLITTA AL CALCIATORE TSINKOU DONFACK KERROL; SEGUITO GARA GIOVANE ANCONA/NUOVA FOLGORE DEL 18.11.2012 CAMPIONATO ALLIEVI ANCONA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 36 del 21.11.2012) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. nr. 36, applicava al dirigente ed ai calciatori indicati in epigrafe, tutti asseritamente tesserati per la reclamante, le sanzioni ivi trascritte per il comportamento dagli stessi specificamente tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.C. Nuova Folgore chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante: - il Gambini, nell’occasione assistente arbitrale di parte, appena l’arbitro decretò la fine anticipata della gara, entrò sul terreno di gioco al fine di allontanare i giocatori della propria squadra e portare via quello espulso; non strattonò né minacciò l’ufficiale di gara, al quale, per la verità, rispose con frase offensiva avendolo questi per primo insultato; - risponde al vero che, nell’occasione, alcuni propri calciatori accerchiarono l’arbitro insultandolo, ma nessuno lo toccò né lo colpì; - il Maceratesi, quale capitano, si limitò a calmare i suoi compagni di squadra; - il Tsinkou venne subito bloccato dai suoi compagni di squadra e da un dirigente presente. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che: - il calciatore Tsinkou, dopo l’esecuzione di un calcio di rigore contro la sua squadra, dapprima lo insultò mettendogli le mani vicino al viso, senza tuttavia toccarlo; espulso per questo, alla notifica del provvedimento gli diede un colpo urtandolo con il petto, facendolo così indietreggiare di un passo; avanzando verso di lui, ma trattenuto dal suo capitano, lo minacciò, rifiutandosi altresì di uscire dal terreno di gioco; - il Maceratesi, capitano della squadra, in occasione dell’espulsione del suo compagno Tsinkou, cercò di convincerlo a non farlo trattenendogli il braccio, fermando poi il calciatore che voleva tornare indietro; dopo la decisione di sospendere definitivamente l’incontro, anch’egli protestò, insultandolo e minacciandolo, ma rimanendo sempre a debita distanza; - il Gambini, nelle circostanze di cui sopra, lo prese per un braccio per parlargli, provocandogli però dolore poiché questi lo tirava e lui gli opponeva resistenza, nel contempo lo insultò e lo minacciò. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di due ulteriori tasse reclamo; • ritenuto che la condotta del Maceratesi sia stata ridimensionata nella sua obiettiva gravità e ricondotta nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • ritenuto il calciatore Tsinkou responsabile delle violazioni ascrittegli con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara, ma che il contatto con questi fu invero di lievissima entità e come tale, pur costituendo sempre atto particolarmente grave per il contenuto della gestualità, meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare; • ritenuto che la condotta del dirigente Gambini, pur deplorevole, sia stata tuttavia ridimensionata nella sua obiettiva gravità, con particolare riguardo all’elemento soggettivo, attenuato alla luce delle dichiarazioni rese dal direttore di gara in questa sede. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.C. Nuova Folgore in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore TSINKOU DONFACK Kerrol e, per l’effetto, la riduce al 31 marzo 2013, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore MACERATESI Matteo e, per l’effetto, la riduce a tre giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso l’inibizione inflitta al dirigente GAMBINI Massimo e, per l’effetto, la riduce al 28 febbraio 2013, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa.
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