– COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul – Comunicato Ufficiale N° 89 del 12.12.2012 – Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. PORTO D’ASCOLI SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500 SEGUITO GARA PORTO D’ASCOLI/FERMANA DEL 25.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 78 del 28.11.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
- Comunicato Ufficiale N° 89 del 12.12.2012
- Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S.D. PORTO D’ASCOLI SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500 SEGUITO GARA PORTO D’ASCOLI/FERMANA DEL 25.11.2012 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “D”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 78 del 28.11.2012)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla S.S.D. Porto d’Ascoli S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per il comportamento di un proprio sostenitore, al termine dell'incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Porto d’Ascoli S.r.l. chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione impugnata.
Ammetteva la reclamante l’accaduto, deducendo che il fatto posto in essere dal proprio sostenitore fu increscioso quanto imprevedibile e che lo stesso approfittò di un momento di distrazione del dirigente addetto agli ufficiali di gara, il quale, tuttavia, intervenne prontamente allontanando l’estraneo ed evitando così ogni ulteriore conseguenza.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che subito dopo la fine della gara, all’uscita dal campo, , trovò un ragazzo che lo aspettava nello spazio antistante gli spogliatoi; questi, dapprima lo minacciò poi gli mise le mani sul petto e lo spinse leggermente: il gesto non fu violento e non gli provocò dolore né conseguenza alcuna. Successivamente lo stesso estraneo lo prese sotto braccio dicendogli di seguirlo, ma l’arbitro si divincolò e si allontanò, senza null’altro.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• considerato che a norma dell’art. 65 delle NOIF le società debbono proteggere gli ufficiali di gara prima, durante e dopo la gara ed ancora, le società ospitanti ... sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all’assistenza dei medesimi ... il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza;
• ritenuti sussistenti, nel caso di specie, il comportamento omissivo dei dirigenti del Porto d’Ascoli ed i fatti ascritti al sostenitore locale, con le modalità qui precisate dal direttore di gara, che ne ha ridimensionato l’effettiva gravità;
• considerato altresì che il 2° e 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabiliscono che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri dirigenti e sostenitori e che tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi;
• ritenuto, alla luce di tutti gli elementi della fattispecie in esame, di poter aderire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e della categoria di appartenenza della società.
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dalla S.S.D. Porto d’Ascoli S.r.l. e, per l’effetto, riduce la sanzione impugnata ad € 200,00 (duecento/00) di ammenda.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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