COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 23.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: A.S. TRICASE – SPORTINSIEME SOGLIANO del 4 Novembre 2012. (Reclamo della A.S. TRICASE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SBARRO Alessandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 dell’8 Novembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 23.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: A.S. TRICASE – SPORTINSIEME SOGLIANO del 4 Novembre 2012. (Reclamo della A.S. TRICASE
in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SBARRO
Alessandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 dell’8 Novembre 2012 del Comitato
Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come proposto;
considerato che l’istante, come si evince dal ricorso, non contestava l’episodio, ma l’entità della sanzione
comminata dal Giudice di primo grado, la Commissione ritiene di aderire a quanto dichiarato dal direttore
di gara nel proprio rapporto;
ciò nonostante, la Commissione ravvisa l’opportunità di ridurre la sanzione comminata in prime cure a tre
giornate di gara
tutto ciò esposto
D E L I B E R A
1) ridursi a tre giornate effettive di gara la squalifica inflitta la calciatore SBARRA Alessandro;
2) non versarsi alcuna tassa stante il parziale accogliemento del ricorso.
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