COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 23.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI Gara: A.S.D. RAGAZZI SPRINT– T.A.F. CEGLIE MESSAPICA del 21 Ottobre 2012. (Reclamo della A.S.D. RAGAZZI SPRINT in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società reclamante di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 31 Ottobre 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 23.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI Gara: A.S.D. RAGAZZI SPRINT– T.A.F. CEGLIE MESSAPICA del 21 Ottobre 2012. (Reclamo della A.S.D. RAGAZZI SPRINT in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società reclamante di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 31 Ottobre 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come proposto; rilevato dal referto arbitrale che il calciatore CHIRULLI Samuel, nato il 18/11/2000, non ha preso parte alla gara in oggetto, fermandosi in panchina fra le riserve e che non è stato utilizzato per altri adempimenti; che peraltro è stato utilizzato, dalla panchina, il calciatore CHIRULLI Alessandro nato il 23/10/1998 (giusta distinta presentata all’arbitro, detto calciatore è vista l’età in posizione regolare che si appalesa con netta evidenza la svista per omonimia, in cui sarebbe incorso il Primo Giudice tutto ciò premesso e ritenuto in accoglimento del ricorso indicato in premessa ritualmente proposto D E L I B E R A 1) revocarsi la decisione del giudice di primo grado ripoortata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 21/10/2012, così omologando il risultato di 7 – 0 in favore della società A.S.D. RAGAZZI SPRINT acquisito sul campo; 2) non addebitarsi la tassa atteso l’esito del reclamo.
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