COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 28/9/2012 (prot. n.1733/1318pf11/12-GT/dl) nei confronti di: 1) Cocomazzi Giuseppe – presidente e legale rappresentante della soc. AC San Giovanni Rotondo; 2) Piano Domenico – presidente e legale rappresentante della soc.ASD Real San Giovanni; 3) ARDO’ Cesare – Dirigente dell’AC San Giovanni Rotondo; 4) ASD Real San Giovanni; 5) la soc.A.C. San Giovanni Rotondo

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 28/9/2012 (prot. n.1733/1318pf11/12-GT/dl) nei confronti di: 1) Cocomazzi Giuseppe - presidente e legale rappresentante della soc. AC San Giovanni Rotondo; 2) Piano Domenico - presidente e legale rappresentante della soc.ASD Real San Giovanni; 3) ARDO’ Cesare - Dirigente dell’AC San Giovanni Rotondo; 4) ASD Real San Giovanni; 5) la soc.A.C. San Giovanni Rotondo per rispondere 1) il sig. Giuseppe Cocomazzi, presidente dell’AC San Giovanni Rotondo, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art.1 comma 1 CGS in relazione all’art.32 comma 1, del Reg. della L.N.D. per aver tesserato nel corso delle stagioni sportive 2009- 2010, n.12 calciatori, con lo “status” di “Giovani Dilettanti”, omettendo di sottoscrivere, per la parte di propria spettanza, le relative richieste di tesseramento, disinteressandosi del fatto che le firme, a proprio nome, su tali moduli venissero apposte dal proprio Dirigente Cesare Ardò; e per avere iscritto una squadra al campionato Juniores Provinciale con l’impiego dei predetti calciatori, al fine di dimostrare di avere adempiuto all’obbligo, imposto dalla LND, dell’iscrizione di una squadra giovanile, facendola gestire di fatto dalla Società ASD Real San Giovanni; 2) il sig. Domenico Piano, Presidente dell’ASD Real San Giovanni, della violazione, dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1, del C.G.S. per avere consentito alla propria società di gestire la squadra Juniores della Società AC San Giovanni Rotondo, iscrivendola con i propri fondi, per farla partecipare al campionato provinciale; 3) il sig. Cesare Ardò, Dirigente dell’AC San Giovanni Rotondo, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1, del CGS per avere apposto in calce a diversi moduli di richieste di tesseramento di giovani calciatori altrettante firme apocrife a nome del Presidente e Legale Rappresentante della stessa Società, sig. Giuseppe Cocomazzi; 4) la Società ASD Real San Giovanni, a titolo diretto per la violazione ascritta al proprio Presidente, sig. Domenico Piano, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS; Comunicato Uffici ale n. 43 – pag. 49 5) la Società AC San Giovanni Rotondo, a titolo diretto ed oggettivo, per le violazioni, rispettivamente, ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante, Giuseppe Cocomazzi, nonché al Dirigente Cesare Ardò, ai Sensi e per gli effetti dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS. FATTO Il deferimento trae origine da una delibera della Commissione Vertenza Economiche del 20.1.2012, trasmessa alla Procura Federale in data 14/5/2012 con la quale venivano rimessi all’Organo inquirente gli atti relativi all’appello proposto dalla società AC San Giovanni Rotondo di impugnazione della decisione della Commissione Premi di Preparazione del 28/10/2011 che aveva accolto il ricorso della società Real San Giovanni per il mancato pagamento del premio di preparazione per dodici suoi calciatori. Rilevava infatti la Commissione succitata che i fatti denunziati dalla A.C. San Giovanni Rotondo apparivano di gravità tale che, se accertati, avrebbero comportato evidentissime responsabilità disciplinari a carico dei soggetti che li avevano posti in essere. Aveva pertanto ritenuto necessario disporre l’invio degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti e gli eventuali deferimenti di competenza ai sensi dell’art.50, comma 8, Codice di Giustizia Sportiva. Disposte dalla Procura Federale, le relative indagini emergeva infatti che il rapporto tra le società A.C. S.Giovanni e Real S.Giovanni, andava ben al di là di una semplice collaborazione sportiva, estrinsecandosi in una completa e totale sostituzione della gestione della squadra giovanile juniores da parte della Real San Giovanni, la quale aveva il compito di effettuare per conto della A.C. S.Giovanni Rotondo il campionato juniores provinciale e regionale, con propri tecnici e propri calciatori nelle stagioni sportive 2008/09 e 2009/10. Veniva altresì accertato, nel corso delle indagini, che il sig. Cesare Ardò (dirigente dell’A.C. San Giovanni Rotondo) aveva apposto le firme apocrife del Presidente Cocomazzi sui moduli di tesseramento dei calciatori F.Vizzani, F.Ruberto, A.Ritrovato, M.Colella e F.Cocomazzi, imprimendo altresì su tali documenti il timbro della soc. AC San Giovanni Rotondo. Sulla base della documentazione acquisita dal Collaboratore Inquirente, la Procura Federale, con la nota già citata del 28/9/2012 deferiva a questa Commissione le parti su menzionate per rispondere delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, con racc.a.r. del 23/10/2012 la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle suddette parti per l’udienza del 19/11/2012, alla quale partecipavano: l’avv.Nicola Monaco per la Procura Federale; -il sig. Cocomazzi Giuseppe - Presidente della A.C. San Giovanni Rotondo; -il sig. Piano Domenico - Presidente della ASD Real San Giovanni; -il sig. Ardò Cesare - Dirigente dell’A.C. San Giovanni Rotondo. Preliminarmente l’avv. Monaco per la Procura Federale ed i sig.ri Cocomazzi Giuseppe in proprio e quale Presidente dell’AC San Giovanni Rotondo; Piano Domenico in proprio e quale Presidente della ASD Real San Giovanni; ed il sig. Ardò Cesare dichiaravano di aver raggiunto l’intesa per l’applicazione ai sensi dell’art.23 CGS di sanzioni così ridotte: -al sig. Cocomazzi Giuseppe presidente dell’AC San Giovanni Rotondo la inibizione per la durata di mesi quattro; -al sig. Piano Domenico presidente dell’ASD Real San Giovanni la inibizione per la durata di mesi due; -al sig. Ardò Cesare - dirigente dell’AC San Giovanni Rotondo, la inibizione per la durata di mesi due; -alla ASD Real San Giovanni l’ammenda di €300,00 (trecento); -alla AC San Giovanni Rotondo, l’ammenda di €500,00 (cinquecento). La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, preso atto di quanto innanzi si riservava decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti su indicate e congrue le sanzioni dalle stesse indicate a scioglimento della riserva che precede, ne disponde -ai sensi dell’art.23 comma 2 C.G.S. l’applicazione come da dispositivo P.T.M. Infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: 1) al sig. Cocomazzi Giuseppe, presidente della soc. A.C. San Giovanni Rotondo, la inibizione per la durata di mesi quattro; 2) al sig. Piano Domenico, presidente dell’ASD San Giovanni Rotondo, la inibizione per la durata di mesi due; 3) al sig. Ardò Cesare dirigente dell’A.C. San Giovanni Rotondo, la inibizione per la durata di mesi due; 4) alla A.S.D. Real San Giovanni l’ammenda di € 300,00 (trecento); 5) alla A.C. San Giovanni Rotondo l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 19/11/2012. La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell’Avv. Giuseppe Ciarli CONTE e del Rag. Giacomo LATTANZI (componenti) e con la partecipazione del Sig. Domenico CATALDO (rappresentante A.I.A.), nella riunione del 26 Novembre 2012 ha adottato i seguenti provvedimenti:
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