COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. OSTUNI 1945 – S.S.D. CASARANO CALCIO SRL dell’11 Novembre 2012. (Reclamo della A.S.D. OSTUNI 1945 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 15 Novembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. OSTUNI 1945 – S.S.D. CASARANO CALCIO SRL dell’11 Novembre 2012. (Reclamo della A.S.D. OSTUNI 1945 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 15 Novembre 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; rilevato che il lancio di palle di carta da parte di sostenitori della società A.S.D. OSTUNI 1945 e la presenza di persone estranee negli spogliatoi, possono essere sanzionati con l’ammenda di € 200,00 P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. OSTUNI 1945 e per l’effetto non addebitarsi la tassa stante il parziale accogliemento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it