COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 16/05/2012 (prot.n. 8194/1467 pf 10- 11 GR/gb) nei confronti dei Sigg.rri FIORILLI Michele, SILBA Matteo, Di Fonzo Fabio, Di Fonzo Arnaldo e dell’A.C. Reali Siti di Stornarella
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 29.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 16/05/2012 (prot.n. 8194/1467 pf 10-
11 GR/gb) nei confronti dei Sigg.rri FIORILLI Michele, SILBA Matteo, Di Fonzo Fabio, Di Fonzo
Arnaldo e dell’A.C. Reali Siti di Stornarella
per rispondere
di quanto nell’atto di deferimento del 16.5.12 ed alla lettera di contestazione di questa
Commissione del 23.7.12 con prot.n. 002/1/2012-13.
Premesso
Che con deliberazione pubblicata su C.U. n. 29 del 18.10.2012, del C.R. Puglia, questa
Commissione, ritenuta la necessità di un ulteriore approfondimento delle risultanze istruttorie nel
contraddittorio tra le parti, fissava nuova audizione per il giorno 19.11.2012;
Che in tale data comparivano l’Avv. Nicola Monaco per la Procura e l’Avv. Giovanni Trapani per
conto dell’A.C.D. Reali Siti di Stornarella e del Sig. Silba Matteo;
Che il requirente concludeva chiedendo:
- la squalifica del Sig. Di Fonzo Fabio per tre giornate di gara;
- la qualifica del Sig. Di Fonzo Arnaldo per due giornate di gara;
- l’inibizione per mesi sei di Fiorilli Michele;
- l’inibizione per mesi tre di Silba Matteo;
- l’ammenda di € 2.000,00 a carico dell’A.C.D. Reali Siti;
Che l’Avv. Trapani, nella qualità, chiedeva il proscioglimento del Sodalizio sportivo e del Silba;
Considerato
Che risulta accertata l’illecita partecipazione del Sig. Fabio Di Fonzo, calciatore tesserato per il
Reali Siti, con il nome del cugino Arnaldo, anch’egli tesserato per la Società deferita, alla gara da
quest’ultima disputata in data 13.2.2011 contro il S.Matteo Cerignola, valevole per il Campionato
Provinciale Allievi;
Che parimenti accertato è il concorso posto in essere dal Sig. Arnaldo Di Fonzo il quale ha
consentito la partecipazione del cugino Fabio alla detta gara, benché squalificato;
Che pur essendo accertato il fatto materiale della sottoscrizione della distinta calciatori da parte del
Sig. Matteo Silba, questi non è punibile poiché non è dimostrato che sia tesserato per la Società
deferita o sia, comunque, a quest’ultima giuridicamente legato (ex art. 1, co. 5, C.G.S.) da un
rapporto associativo, ovvero da un contratto di collaborazione, o da altro negozio giuridico;
Che il Sig. Michele Fiorilli, Presidente p.t., del Reali Siti ha concorso nella redazione della distinta
di gara e ne ha permesso la sottoscrizione da parte di soggetto non titolato (il Silba);
Che l’A.C.D. Reali Siti Stornarella risponde ex art. 4, co. 1, C.G.S. del fatto illecito commesso dal
proprio Presidente p.t., Sig. Fiorilli, ed ex art. 4, co.2, C.G.S. del fatto commesso dai propri
calciatori Fabio ed Arnaldo Di Fonzo;
Tutto ciò premesso e considerato
- la Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia accoglie il deferimento come segue:
- squalifica il Sig. Di Fonzo Fabio per tre giornate di gara ed il Sig. Di Fonzo Arnaldo per due
giornate di gara;
- inibisce il Sig. Fiorilli Michele, nella qualità, per mesi quattro;
- commina all’A.C.D. Reali Siti l’ammenda di € 500,00;
- dichiara non punibile il Sig. Silba Matteo per le motivazioni sopra esposte.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 19.11.2012.
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