COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: A.S.D. IST. DI CAGNO ABBRESCIA – A.D. POL. SAN GERARDO del 10.11.2012. Reclamo dell’ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LIBERIO ANTONIO (squalifica per 4 giornate) di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 15.11.2012 del C.R. Puglia.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: A.S.D. IST. DI CAGNO ABBRESCIA – A.D. POL. SAN GERARDO del 10.11.2012. Reclamo dell’ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LIBERIO ANTONIO (squalifica per 4 giornate) di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 15.11.2012 del C.R. Puglia. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; considerato che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale è sproporzionata e che il gesto di provocazione riconducibile al calciatore LIBERIO ANTONIO può essere adeguatamente sanzionato con 2 giornate di squalifica; Delibera Ridursi a due giornata effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore LIBERIO ANTONIO; Non addebitarsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it