COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. MONTE SANT’ANGELO CALCIO – POL. D. ALEXINA del 18 Novembre 2012. (Reclamo della A.S.D. MONTE SANT’ANGELO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 22 Novembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 06.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. MONTE SANT’ANGELO CALCIO – POL. D. ALEXINA del 18 Novembre 2012.
(Reclamo della A.S.D. MONTE SANT’ANGELO CALCIO in opposizione ai provvedimenti
disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 di cui alla
delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 22 Novembre 2012 del Comitato Regionale
Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti;
poiché quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali;
considerato che il comportamento assunto dal Presidente della società reclamante è risultato
antisportivo (per essere entrato in campo senza averne titolo e diritto) per cui adeguata si
appalesa la sanzione dell’ammenda inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. MONTE SANT’ANGELO CALCIO e per
l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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