COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. MATINO – A.S.D. UGENTO dell’11 Novembre 2012. (Reclamo della A.S.D. MATINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 700,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 15 Novembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. MATINO – A.S.D. UGENTO dell’11 Novembre 2012. (Reclamo della A.S.D. MATINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 700,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 15 Novembre 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che è risultata confermata dalle indagini svolte, l’avvenuta aggressione subita dal dirigente della società UGENTO da parte di due sostenitori locali; episodio questo che ha determinato l’afflusso contemporaneamente dei calciatori di entrambe le squadre sul luogo dell’aggressione e cioè al di fuori del campo di gioco e nelle vicinanze degli spogliatoi; rilevato che quanto innanzi richiamato ha impedito all’arbitro di far riprendere la gara nonostante ogni tentativo profuso per cui è stato costretto dichiarare l’anticipata sospensione definitiva dell’incontro; ritenuto altresì che va pertanto confermata la punizione sportiva della perdita della gara a cui va aggiunta l’ammenda di € 350,00 per il comportamento violento dei sostenitori della società A.S.D. MATINO P.Q.M. D E L I B E R A 1. Ridursi a € 350,00 l’ammenda alla società A.S.D. MATINO; 2. confermarsi nel resto le impugnate decisioni; 3. non addebitarsi la tassa stante il parziale accogliemento del ricorso.
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