COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del .1312.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare G.S. MEANA SARDO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 22.11.2012. Gara Supramonte / Meana Sardo del 18.11.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del .1312.2012 Delibera della Commissioen Disciplinare G.S. MEANA SARDO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 22.11.2012. Gara Supramonte / Meana Sardo del 18.11.2012. La Società Sportiva Meana Sardo, in relazione alla partita di cui in epigrafe, ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata irrogata alla stessa la sanzione dell’ammenda di Euro 200,00 “per lancio di una pietra da parte dei sostenitori della squadra del Meana Sardo, che colpiva il direttore di gara”. La reclamante chiede la cancellazione della sanzione affermando che nessuna pietra sarebbe stata lanciata dagli spalti e che l’unica spiegazione plausibile del fatto è che l’arbitro sia stato colpito da qualche pietrolina sollevatasi dal terreno fangoso; ed aggiunge che comunque, pur ammettendo che la pietra sia partita dalla tribuna, il direttore di gara, considerata la struttura del campo comunale di Orgosolo, non avrebbe potuto identificare la tifoseria dalla quale era stato effettuato l’ipotetico lancio. L’arbitro peraltro, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara, precisando di essere stato colpito sul collo da una pietra, che gli procurava un ematoma, e ribadendo di essere sicuro che il lancio proveniva dalla parte della tribuna ove si trovava la tifoseria della società Meana Sardo. Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene che il fatto sia esattamente provato e che pertanto, valutata equa la sanzione inflitta, la delibera del Giudice Sportivo debba essere integralmente confermata. Per questi motivi, la Commissione, DELIBERA il rigetto del reclamo dispone l’incameramento della tassa.
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