COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 246 del 14.12.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 1/12/2012 COMETA CALCIO BIANCAVILLA – LINERI MISTERBIAN
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 246 del 14.12.2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 1/12/2012 COMETA CALCIO BIANCAVILLA - LINERI MISTERBIAN
N.D.; Reclami Cometa Calcio Biancavilla e Lineri Misterbianco.
Si osserva in via preliminare che il reclamo proposto dalla
Società Cometa Calcio Biancavilla è inammissibile in quanto
sottoscritto dal Presidente, sig. Fisichella Giuseppe, soggetto
non avente titolo in quanto inibito alla data di presentazione
del reclamo stesso;
Con reclamo ritualmente proposto, la Società Lineri
Misterbianco chiede che venga deliberata la perdita della gara
per la consorella ritenendo il campo di gioco privo della dovuta
illuminazione stante l'orario d'inizio fissato per le ore 18,30;
Nel merito, nel caso in esame, è di tutta evidenza la responsabilità
della Società Cometa Calcio Biancavilla in relazione alla mancata
disputa della gara; infatti, dal rapporto dell'arbitro, emerge che
essa non è iniziata a seguito di una "scarsa illuminazione
artificiale", tra l'altro dovuta al "non funzionamento di un apparato
di illuminazione (faro)";
Considerato che il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata, in
ogni caso, a norma della Regola 5 del Regolamento del Giuoco del
Calcio e della disposizione di cui all'art. 60, punto 1), delle N.O.I.F.,
nella fattispecie, la valutazione da parte del direttore di gara è
insindacabile;
D'altra parte, ogni Società è responsabile della idoneità
dell'impianto sportivo utilizzato e solo la sussistenza di un caso
fortuito fa venire meno tale responsabilità; in questo caso è
evidente che la gara non è stata disputata per una causa che va
ricondotta ad una anomalia funzionale e strutturale dell'impianto
di illuminazione e, per il principio della responsabilità oggettiva,
sulla Società Cometa Calcio Biancavilla ricadono le relative conseguenze;
Pertanto, per quanto sopra esposto;
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Cometa
Calcio Biancavilla, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Lineri Misterbianco,
non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Cometa Calcio Biancavilla la punizione
sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3.