COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 246 del 14.12.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 1/12/2012 COMETA CALCIO BIANCAVILLA – LINERI MISTERBIAN

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 246 del 14.12.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 1/12/2012 COMETA CALCIO BIANCAVILLA - LINERI MISTERBIAN N.D.; Reclami Cometa Calcio Biancavilla e Lineri Misterbianco. Si osserva in via preliminare che il reclamo proposto dalla Società Cometa Calcio Biancavilla è inammissibile in quanto sottoscritto dal Presidente, sig. Fisichella Giuseppe, soggetto non avente titolo in quanto inibito alla data di presentazione del reclamo stesso; Con reclamo ritualmente proposto, la Società Lineri Misterbianco chiede che venga deliberata la perdita della gara per la consorella ritenendo il campo di gioco privo della dovuta illuminazione stante l'orario d'inizio fissato per le ore 18,30; Nel merito, nel caso in esame, è di tutta evidenza la responsabilità della Società Cometa Calcio Biancavilla in relazione alla mancata disputa della gara; infatti, dal rapporto dell'arbitro, emerge che essa non è iniziata a seguito di una "scarsa illuminazione artificiale", tra l'altro dovuta al "non funzionamento di un apparato di illuminazione (faro)"; Considerato che il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata, in ogni caso, a norma della Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio e della disposizione di cui all'art. 60, punto 1), delle N.O.I.F., nella fattispecie, la valutazione da parte del direttore di gara è insindacabile; D'altra parte, ogni Società è responsabile della idoneità dell'impianto sportivo utilizzato e solo la sussistenza di un caso fortuito fa venire meno tale responsabilità; in questo caso è evidente che la gara non è stata disputata per una causa che va ricondotta ad una anomalia funzionale e strutturale dell'impianto di illuminazione e, per il principio della responsabilità oggettiva, sulla Società Cometa Calcio Biancavilla ricadono le relative conseguenze; Pertanto, per quanto sopra esposto; Si delibera: Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Cometa Calcio Biancavilla, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Lineri Misterbianco, non addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Cometa Calcio Biancavilla la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3.
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