COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 60 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 23 del 28.11.2012) Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Feeling Calcio Tobbianese avverso la decisione del G.S. Prato sull’esito gara Prato Nord – Tobbianese del 10.11.2012

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 13.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 60 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 23 del 28.11.2012) Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Feeling Calcio Tobbianese avverso la decisione del G.S. Prato sull’esito gara Prato Nord – Tobbianese del 10.11.2012 Reclama la A.S.D Feeling Calcio Tobbianese avverso il provvedimento pronunciato dal G.S. Prato sull’esito della gara Prato Nord – Feeling Calcio Tobbianese, disputata il 10.11.2012 e valevole per il campionato di juniores provinciali, la cui motivazione qui di seguito si riporta integralmente: “La società Pol. Prato Nord presenta rituale reclamo nei termini previsti, e chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto, in quanto faceva presumere una irregolare partecipazione alla gara di più giocatori fuori quota. Esperiti gli opportuni accertamenti, dal referto di gara si evince quanto segue: nel primo tempo venivano impiegati i calciatori: Petracchi Bernardo (n. 5) classe 1993, Bianchi Lorenzo (n. 8) classe 1993, Dimagli Edoardo (n. 10) classe 1993 e Pamio Matteo (n. 11) classe 1992. Al 7° del 2° tempo la società Feeling Tobbianese impiegava inoltre il quinto calciatore fuori quota, sostituendo Tatti Lorenzo (n. 7) con Orlandi Edoardo (n. 13) classe 1993. Tutto ciò premesso, in considerazione della delibera del C.R.T. che recita: “le società possono impiegare, in ciascuna gara, quattro calciatori fuori quota, nati dall’1.1.1992 in poi”, giusto quanto pubblicato sul C.U. n. 10 del 12.09.2012 P.Q.M. Il G.S.T. infligge alla società Feeling Calcio Tobbianese la sanzione della perdita della gara del campionato juniores provinciale del 10.11.2012 per 0-3”. La reclamante contesta il provvedimento impugnato e la pedissequa motivazione a supporto della decisione, in quanto adottata su presupposti errati. Rileva, infatti, che la decisione del G.S.T. sia da ritenersi viziata da un'erronea trascrizione dei dati della nota di gara, laddove viene indicato il giocatore Dimagli (n. 10) classe 1993, quando dalla documentazione che produce (fotocopia del cartellino del giocatore in questione) risulta invece la seguente data di nascita: 06.04.1995. Sostiene, pertanto, di non aver violato la normativa che regolamenta l’utilizzo dei calciatori fuori quota nell’ambito del campionato juniores provinciale, avendo la stessa rispettato il numero legale dei tesserati previsto dalle disposizioni in materia. Conclude, chiedendo l’assegnazione del risultato acquisito sul campo. La Commissione, alla quale viene chiesto di decidere sulla legittimità del provvedimento pronunciato dal Giudice di prime cure, così provvede. Gli elementi prodotti dalla reclamante con il ricorso e gli approfondimenti istruttori effettuati d’ufficio dalla Commissione avvalorano la tesi della reclamante. Pertanto il reclamo merita accoglimento. Dagli accertamenti effettuati, infatti, risulta che il calciatore Edoardo Dimagli, n. matricola 4.314.484, tesserato il 03.09.2010, è nato il 06.04.1995. Dall’esame degli atti di gara, escluso il calciatore Edorado Dimagli, risultano aver preso parte alla gara Prato Nord – Feeling calcio Tobbianese quattro fuori quota: Petracchi Bernardo (n. 5) classe 1993, Bianchi Lorenzo (n. 8) classe 1993, Pamio Matteo (n. 11) classe 1992 e Orlandi Edoardo (n. 13) classe 1993. Conseguentemente, alla luce delle suddette risultanze, appare evidente che la reclamante non ha violato la normativa concernente l’utilizzo dei c.d. fuori quota nell’ambito del campionato juniores provinciale. Pertanto, il reclamo è fondato e il provvedimento impugnato deve essere riformato, con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo (1-2). Per ultimo, il Collegio non può esimersi dall'invitare le società ad una maggiore attenzione e cura nelle attività burocratiche propedeutiche lo svolgimento delle gare (art. 61 N.O.I.F.), in quanto un banale errore materiale compiuto nella trascrizione di un dato può, come nel caso di specie, finire per interessare ed impegnare in maniera gravosa le stesse società e gli organi della Federazione. Al proposito, il Collegio rammenta il principio di cui all'art. 18 C.G.S., secondo cui “le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle sanzioni” ivi previste. P.Q.M. la C.D.T.T.: -Accoglie il reclamo proposto dalla Associazione sportiva Dilettantistica Feeling Calcio Tobbianese, e per l'effetto ripristina il risultato acquisito sul campo (1-2). -Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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